# REGOLAMENTO (CE) N. 2070/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1 o dicembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [^1] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 [^2] , prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

**(2)** Il 13 ottobre 2004, la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

**(3)** I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio e precisati nell'allegato VIII, colonna 9, dello stesso.

**(4)** È opportuno accogliere la richiesta.

**(5)** È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2004, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo i dettagli riportati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o dicembre 2004. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 135 dell’8.11.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_135_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( [GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_295_R_TOC) ).

[^2] [GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_153_R_TOC) .

| Gruppo | Cat. | Unità | Limite 2004 | Limite adeguato | Quantità in unità | Quantità in tonnellate | % | Flessibilità | Nuovo limite adeguato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA | 3 | kg | 38 567 000 | 34 138 690 | – 4 000 000 | – 4 000 | – 10,4 | Trasferimento alle categorie 4, 5, 6 | 30 138 690 |
| IB | 4 | Pezzi | 100 237 000 | 118 908 122 | 6 480 000 | 1 000 | 6,5 | Trasferimento dalla categoria 3 | 125 388 122 |
| IB | 5 | Pezzi | 53 303 000 | 51 901 809 | 9 060 000 | 2 000 | 17,0 | Trasferimento dalla categoria 3 | 60 961 809 |
| IB | 6 | Pezzi | 13 706 000 | 15 876 615 | 1 760 000 | 1 000 | 12,8 | Trasferimento dalla categoria 3 | 17 636 615 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ().
[^2]: .