# REGOLAMENTO (CE) N. 2076/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell’allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE».

**(2)** Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P 2 O 5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P 2 O 5 solubile in acqua».

**(3)** La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un’efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93 %, era giustificato per correggere questa povertà del terreno.

**(4)** Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93 %, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 %.

**(5)** Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 % e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La voce relativa al TSP nella tabella A2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza.

**(6)** Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l’ambiente.

**(7)** In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un’ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole.

**(8)** L’eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto.

**(9)** Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull’ambiente, l’EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno.

**(10)** L’EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all’elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.

**(11)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.

**(12)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_304_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:

L’allegato I è modificato come segue:

| a) | \| N. \| Denominazione del tipo \| Indicazioni relative a metodo di produzione e componenti essenziali \| Titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso);<br>Indicazioni relative alla valutazione dei nutrienti; Altre prescrizioni \| Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo \| Nutrienti il cui titolo va garantito;<br>Forma e solubilità dei nutrienti;<br>Altri criteri \|; \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \| --- \|; \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| 5 \| 6 \|; \| «2(c) \| Perfosfato triplo \| Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico \| 38 % P 2 O 5<br>Fosforo valutato come P 2 O 5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l’85 % del titolo dichiarato di P 2 O 5 solubile in acqua<br>Pesata: 3 g \| \| Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro<br>Anidride fosforica solubile in acqua» \| |
| --- | --- |

| b) | \| «Sale sodico di: \| \| \|; \| --- \| --- \| --- \|; \| acido entilendiammina di-(2-idrossi 5-sulfofenilacetico) e i suoi prodotti di condensazione \| EDDHSA \| C 18 H 20 O 12 N 2 S 2 + n*(C 12 H 14 O 8 N 2 S)» \| |
| --- | --- |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 ().