# REGOLAMENTO (CE) N. 2079/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che stabilisce i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ed alle assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo a misure transitorie per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1892/2004 ha fissato il quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005 a 460 000 t, delle quali 381 800 t spettano agli operatori tradizionali e 78 200 t agli operatori non tradizionali.

**(2)** In applicazione degli articoli 5 e 6 del sopra citato regolamento, è opportuno stabilire i coefficienti di adattamento necessari affinché le autorità nazionali competenti determinino i quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali e le assegnazioni specifiche per gli operatori non tradizionali per il 2005.

**(3)** In base alle comunicazioni delle autorità nazionali, l’importo globale dei quantitativi di riferimento specifici per gli operatori tradizionali ammonta a 579 810,262 t. L’importo globale delle domande di assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali ammonta a 365 777,714 t.

**(4)** È pertanto opportuno stabilire, in funzione del quantitativo aggiuntivo e tenuto conto delle comunicazioni degli Stati membri, i coefficienti di adattamento sopra citati. Per permettere agli operatori di presentare le domande di titoli in tempo utile, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo disponibile per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il 2005, stabilito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1892/2004:

**a)** il coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale, previsto all’articolo 5, paragrafo 4, del succitato regolamento, è 0,65849;

**b)** il coefficiente di adattamento da applicare alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale, previsto all’articolo 6, paragrafo 5, è 0,21379.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) .

[^1]: .