# REGOLAMENTO (CE) N. 2081/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2004

che stabilisce le norme per la comunicazione dei dati necessari per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Alla luce della riforma del settore delle sementi introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [^2] , i dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2358/71 debbono essere riesaminati e semplificati. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 3083/73 della Commissione, del 14 novembre 1973, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi [^3] è stato modificato più volte. A fini di chiarezza è necessario sostituire tale regolamento con un nuovo testo. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3083/73.

**(2)** Data la mutata situazione del mercato del granturco e del sorgo ibridi per la semina, non è più necessario mantenere sotto controllo costante le correnti degli scambi con i paesi terzi. Il granturco e il sorgo ibridi per la semina non debbono essere più assoggettati al sistema di certificati di importazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2358/71. È quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione [^4] e non richiedere più la comunicazione dei dati corrispondenti.

**(3)** Il comitato di gestione per le sementi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione con i mezzi informatici, per ciascuna specie e gruppo di varietà di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71, i dati elencati nell’allegato del regolamento entro le date ivi specificate.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CEE) n. 3083/73 e il regolamento (CEE) n. 1117/79 sono abrogati.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_246_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^3] [GU L 314 del 15.11.1973, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_314_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/92 ( [GU L 176 del 30.6.1992, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_176_R_TOC) ).

[^4] [GU L 139 del 7.6.1979, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1979_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2811/86 ( [GU L 260 del 12.9.1986, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_260_R_TOC) ).

| Anno del raccolto | Anno civile successivo al raccolto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superficie totale registrata per la certificazione (in ha) | 1 o luglio [^1] |  |
| 2 | Superficie totale accettata per la certificazione (in ha) | 15 novembre |  |
| 3 | Raccolto stimato (in 100 kg) [^2] [^3] | 15 novembre |  |
| 4 | Quantità totali raccolte (in 100 kg) [^3] [^4] |  | 1 o ottobre |
| 5 | Prezzi netti di vendita alla produzione ottenuti dal coltivatore (in EUR/100 kg) [^3] [^4] [^5] [^7] |  | 1 o ottobre |
| 6 | Scorte detenute dai grossisti al termine della campagna di commercializzazione (in 100 kg) [^4] [^6] |  | 1 o ottobre |

[^1] Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1 o settembre dell’anno del raccolto.

[^2] Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.

[^3] Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.

[^4] Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:

— sementi di base e sementi certificate,

— sementi commerciali.

[^5] Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.

[^6] La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ( [GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_246_R_TOC) ).

[^7] Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1 o agosto della campagna di commercializzazione.

[^1]: Nel caso di specie di sementi raccolte al secondo taglio, la data pertinente è il 1o settembre dell’anno del raccolto.
[^2]: Dati applicabili esclusivamente alle sementi di base e alle sementi certificate.
[^3]: Per quanto riguarda le quantità, si prendono in considerazione le cifre relative alle sementi conformi alle norme di certificazione; per le voci 4 e 6 si possono applicare le norme relative all’accettazione per la certificazione.
[^4]: Per le specie che possono essere commercializzate nella Comunità europea, come sementi «commerciali», si indicano separatamente i dati relativi a:
[^5]: Il prezzo indicato non comprende i costi di condizionamento, di certificazione e di trasporto, l’IVA e gli importi ricevuti a titolo di aiuto.
[^6]: La campagna di commercializzazione di cui all’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2358/71 ().
[^7]: Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, si prende in considerazione il tasso di conversione applicabile il 1o agosto della campagna di commercializzazione.