# REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004 e stabilisce le norme amministrative di attribuzione di certi diritti di importazione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) [^2] , in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004 fissa a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per i prodotti del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 per i quali gli importatori della Comunità possono presentare domanda di diritti di importazione.

**(2)** Poiché i diritti di importazione oggetto di domanda hanno superato il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004, il coefficiente di riduzione dei diritti oggetto di domanda è stato fissato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione [^3] conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004.

**(3)** A seguito della pubblicazione del suddetto coefficiente di riduzione, il Regno Unito e Malta hanno informato la Commissione che nelle comunicazioni delle domande di diritti di importazione da loro trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1203/2004 figuravano certi errori di carattere amministrativo relativamente ai quantitativi di riferimento di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento sulla base dei quali deve essere determinato il livello dei diritti d’accesso degli operatori al contingente.

**(4)** Compensando i quantitativi dichiarati in eccesso, da una parte, con i quantitativi dichiarati in difetto, dall’altra, si aumenta il coefficiente sulla base del quale si possono accettare le domande di diritti di importazione.

**(5)** Di conseguenza il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004 deve essere ricalcolato sulla base del quantitativo di riferimento complessivo rettificato.

**(6)** Va modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1420/2004.

**(7)** Il livello di diritti di importazione per ciascun operatore che ha presentato domanda nel quadro del regolamento (CE) n. 1203/2004 dovrà essere tuttavia ricalcolato soltanto sulla base del nuovo coefficiente nei casi in cui l’operatore è ancora interessato a ricevere un maggior numero di diritti. Devono essere pertanto istituite norme adeguate.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 Ogni domanda di diritti di importazione presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004 è soddisfatta a concorrenza del 14,96825 % dei diritti di importazione richiesti.»

## **Articolo 2**

Il maggior numero di diritti di importazione conseguente al ricalcolo di tali diritti sulla base del coefficiente fissato dall’articolo 1 viene attribuito unicamente su richiesta dell’operatore interessato. Prima di tale attribuzione l’operatore interessato presenta, unitamente alla richiesta, una garanzia per i quantitativi in questione da calcolarsi mediante applicazione mutatis mutandis dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione ( [GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^3] [GU L 258 del 5.8.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_258_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .