# REGOLAMENTO (CE) N. 2140/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1245/2004 per quanto riguarda le domande di licenza di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro [^1] , in particolare l’articolo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1245/2004 stabilisce che i proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.

**(2)** L’articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo stabilisce che le modalità tecniche per l’assegnazione delle licenze di pesca sono definite dalle parti mediante accordi amministrativi.

**(3)** Il governo della Groenlandia e la Comunità hanno condotto negoziati per definire le formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze, a conclusione dei quali è stato siglato un accordo amministrativo il 30 settembre 2004.

**(4)** È pertanto opportuno applicare le disposizioni previste da tale accordo amministrativo.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze di pesca di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1245/2004 sono fissate dall’accordo amministrativo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_237_R_TOC) .

Accordo amministrativo sulle licenze tra la Commissione europea, il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia

Condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca della Groenlandia

A. FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

**1.** Entro il 1 o marzo o trenta giorni prima dell’inizio della bordata, gli armatori presentano alla Commissione europea, tramite le autorità nazionali, una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell'appendice 1. Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali relative all'accesso alle attività di pesca. Le autorità di pesca della Groenlandia riscuotono una tassa amministrativa pari all’1 % del canone. La Commissione europea presenta alle autorità di pesca groenlandesi una domanda, redatta dall’armatore, per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo.

**2.** Prima dell’entrata in vigore dell’accordo amministrativo, le autorità di pesca groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.

**3.** La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4. La licenza indica il quantitativo massimo che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche del quantitativo massimo indicato nella licenza sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda di licenza. Se una nave supera il quantitativo massimo indicato nella licenza, essa deve versare un canone per il quantitativo che supera il quantitativo massimo suddetto. Alla nave in questione non può essere rilasciata alcuna nuova licenza fino a quando non viene versato il canone relativo al quantitativo in eccesso. Tale canone è calcolato conformemente a quanto disposto nella parte B3.

| 4. | —: la data del rilascio, | — | la data del rilascio, | — | il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | la data del rilascio, |  |  |  |  |
| — | il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. |  |  |  |  |

**5.** Se i quantitativi massimi indicati nelle licenze vengono scambiati, in tutto in parte, viene rilasciata una nuova licenza e la precedente viene revocata. In tal caso non è dovuto alcun canone.

**6.** Le licenze vengono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione delle Comunità europee entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande.

**7.** La licenza originale o copia di essa deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogni qualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano.

B. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

**1.** Le licenze sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell’anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave. Per quanto riguarda la pesca del capelin, le licenze vengono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre e dal 1 o gennaio al 30 aprile.

| 2. | —: 2005: 2 % del prezzo per tonnellata della specie | — | 2005: 2 % del prezzo per tonnellata della specie | — | 2006: 3 % del prezzo per tonnellata della specie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 2005: 2 % del prezzo per tonnellata della specie |  |  |  |  |
| — | 2006: 3 % del prezzo per tonnellata della specie |  |  |  |  |

|  | 3. | \| Specie \| EUR per tonnellata \|; \| --- \| --- \|; \| Scorfano di Norvegia \| 28 \|; \| Ippoglosso nero \| 51 \|; \| Mazzancolle; Gamberoni \| 42 \|; \| Ippoglosso atlantico \| 56 \|; \| Capelin \| 2 \|; \| Granatiere \| 12 \|; \| Grancevole artiche \| 81 \| |
| --- | --- | --- |

**4.** L’importo dei canoni per il 2006 sarà stabilito nel novembre 2005 mediante un allegato al presente accordo amministrativo basato sull'allegato VI del protocollo.

**5.** Le autorità di pesca groenlandesi redigono un computo dei canoni relativi all’anno civile precedente, sulla base delle licenze rilasciate alle navi comunitarie e di eventuali altre informazioni in possesso delle stesse autorità. Detto computo viene comunicato alla Commissione anteriormente al 5 gennaio dell’anno successivo.

C. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTROPARTITA FINANZIARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 11 DEL PROTOCOLLO

**1.** Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la contropartita finanziaria deve essere versata ogni anno all'inizio di ciascuna campagna di pesca. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del protocollo, la contropartita finanziaria si compone, dopo la modifica operata, di due parti: la contropartita finanziaria comunitaria e i canoni versati dagli armatori. Gli importi che saranno prevedibilmente riscossi dalla Groenlandia con il pagamento dei canoni da parte degli armatori saranno detratti dalla contropartita finanziaria comunitaria.

**2.** Alla fine della campagna di pesca viene analizzato l’importo versato dagli armatori e la differenza tra il risultato dell’utilizzazione completa e il pagamento dei canoni è versata quanto prima alle autorità groenlandesi, in aggiunta alla contropartita finanziaria comunitaria per l'anno successivo.

D. DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo amministrativo entra in vigore il 1 o gennaio 2005.

Domanda di licenza di pesca nelle acque groenlandesi

| 1 | Nazionalità |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nome della nave |  |
| 3 | Numero dello schedario della flotta comunitaria |  |
| 4 | Lettere e cifre di identificazione esterna |  |
| 5 | Porto di immatricolazione |  |
| 6 | Indicativo di chiamata |  |
| 7 | Numero Inmarsat (telefono, telex,<br>e-mail) [^1] |  |
| 8 | Anno di costruzione |  |
| 9 | Tipo di nave |  |
| 10 | Tipo di attrezzo da pesca |  |
| 11 | Specie bersaglio + quantitativo |  |
| 12 | Zona di pesca (CIEM/NAFO) |  |
| 13 | Periodo di validità della licenza |  |
| 14 | Proprietari, indirizzo, telefono, telex, e-mail |  |
| 15 | Operatore della nave |  |
| 16 | Nome del comandante |  |
| 17 | Numero dei membri dell’equipaggio |  |
| 18 | Potenza motrice (in kW) |  |
| 19 | Lunghezza fuori tutto |  |
| 20 | Stazza (in GT) |  |
| 21 | Rappresentante in Groenlandia<br>Nome e indirizzo |  |
| 22 | Indirizzo al quale deve essere inviata la licenza e numero di fax | Commissione europea, Direzione generale della Pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax (32-2) 296 23 38 |

[^1] Può essere comunicato dopo che la domanda è stata accettata.

[^1]: Può essere comunicato dopo che la domanda è stata accettata.