# REGOLAMENTO (CE) N. 2141/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone [^2] , in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone [^3] , prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1 o dicembre della relativa campagna di commercializzazione.

**(2)** L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. È quindi opportuno determinare la suddetta nuova stima sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

**(3)** L’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, a decorrere dal 16 dicembre successivo all’inizio della campagna, l’importo dell’acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5 %. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1591/2001 e delle incertezze in merito alla situazione della produzione greca, è opportuno adottare, come margine di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 12 % per la Grecia e del 7,5 % per la Spagna e per il Portogallo.

**(4)** La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo deve essere calcolata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo, tuttavia, la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a: — 1 103 000 tonnellate per la Grecia, — 344 640 tonnellate per la Spagna, — 926 tonnellate per il Portogallo.

**2.** Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a: — 39,437 EUR/100 kg per la Grecia, — 27,957 EUR/100 kg per la Spagna, — 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ( [GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) ).

[^2] [GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_148_R_TOC) .

[^3] [GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_210_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ( [GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_223_R_TOC) ).

[^1]: Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ().