# REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo all’apertura di contingenti tariffari per il 2005 applicabili all’importazione nella Comunità europea di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte e la Confederazione elvetica dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I contingenti tariffari annuali per determinati prodotti agricoli trasformati previsti dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, concernente il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica [^3] (denominato nel seguito l’«accordo») dovrebbero essere aperti per il 2005.

**(2)** I contingenti annuali per i prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex- 2202 90 10 sono stati esauriti, pertanto in conformità dell’accordo andrebbero aumentati del 10 % per l’anno 2005.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitari [^4] , stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che i contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento siano gestiti nel rispetto di tali norme.

**(4)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I contingenti tariffari relativi alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera che figurano nell’allegato sono aperti in esenzione dal dazio dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005.

Per le importazioni dei prodotti elencati nella tabella 2 dell’allegato in eccesso rispetto al contingente in esenzione dal dazio si applica un dazio del 9,1 %.

## **Articolo 2**

I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_076_R_TOC) .

[^3] [GU L 76 del 25.3.2000, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_076_R_TOC) .

[^4] [GU L 253, dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 341, del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_341_R_TOC) ).

Tabella 1

| Numero d’ordine | Codice NC | Descrizione | Quantità per il 2005<br>(peso netto) | Aliquota dei dazi applicabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0911 | 1302 20 10 | Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco | 733 tonnellate | Esente |
| 09.0912 | 2101 11 11 | Estratti, essenze e concentrati con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore al 95 % | 2 263 tonnellate | Esente |
| 09.0913 | 2101 20 20 | Estratti, essenze e concentrati a base di tè o di mate | 159 tonnellate | Esente |
| 09.0914 | 2106 90 92 | Preparazioni alimentari/altre, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido di fecola | 1 309 tonnellate | Esente |

Tabella 2

| Numero d’ordine | Codice NC | Descrizione | Volume per il 2005 | Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente | Aliquota dei dazi applicabili alle quantità in eccesso al contingente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0916 | 2202 10 00 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti | 120 788 250 litri | Esente | 9,1 % |
| ex 2202 90 10 (Codice Taric 10) | Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero |  |  |  |  |

Cfr. il regolamento (CE) n. …/2004 del Consiglio che stabilisce per la Confederazione elvetica alcune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli trasformati. A seguito dell’adesione dei 10 nuovi Stati membri ai contingenti di base per l’anno 2004 sono aggiunte 280 tonnellate.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().