# REGOLAMENTO (CE) N. 2169/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l’articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione [^2] , le clausole aggiuntive vertono al massimo sul 30 % del quantitativo inizialmente previsto nel contratto. Tuttavia, per i fichi secchi destinati alla produzione di pasta di fichi tale percentuale può raggiungere il 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto tra il produttore e il trasformatore. Tale deroga è prevista solamente fino alla campagna 2003/2004.

**(2)** Poiché i motivi che hanno giustificato l’adozione della deroga suddetta persistono, in quanto la produzione e l’esportazione continuano per tutta la durata della campagna, è necessario rendere tale deroga permanente.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1535/2003.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, le clausole aggiuntive dei contratti riguardanti i fichi secchi non trasformati destinati alla produzione di pasta di fichi possono essere stipulate entro il 31 maggio e vertere al massimo sul 100 % dei quantitativi inizialmente specificati nel contratto.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2004/2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 ( [GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_219_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 ().