# REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2004 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Nell’adottare il regolamento (CE) n. 2182/2004 [^2] , il Consiglio ne ha disposto l’applicazione negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro [^3] .

**(2)** È tuttavia importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull’intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* H. HOOGERVORST

[^1] Parere reso il 1 o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[^3] [GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_139_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 ( [GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_300_R_TOC) ).

[^1]: Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 ().