# REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

relativo all’apertura per l’anno 2005 di un contingente tariffario applicabile all’importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio del 25 ottobre 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [^2] , in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [^3] e il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo [^4] fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.

**(2)** Il protocollo n. 3 dell’accordo che istituisce lo spazio economico europeo, modificato dalla decisione n. 138/2004 del comitato misto SEE che modifica il protocollo n. 3 dell’accordo SEE per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo [^5] dispone un’esenzione dai dazi applicabile ai prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)].

**(3)** L’esenzione dai dazi è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con decisione 2004/859/CE del Consiglio. Conformemente al punto IV di tale accordo le importazioni esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici CN 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)] originari della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi.

**(4)** È pertanto necessario aprire tale contingente per l’anno 2005.

**(5)** Al fine di facilitare l’istituzione del contingente e di garantirne un’adeguata gestione nell’interesse degli operatori, l’esenzione dai dazi entro i limiti del contingente sarà temporaneamente subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie di un certificato rilasciato dalle autorità norvegesi.

**(6)** I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati che non figurano nell’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005 il contingente tariffario della Comunità fissato nell’allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.

**2.** Le norme di origine da applicare reciprocamente nell’ambito del presente accordo sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

**3.** L’esenzione dai dazi entro i limiti del contingente fissato nell’allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui nell’allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità.

**4.** Per le quantità importate che eccedono il contingente, ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR al litro.

## **Articolo 2**

Il contingente tariffario comunitario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) ; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_370_R_TOC) .

[^3] [GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1973_171_R_TOC) .

[^4] [GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_022_R_TOC) .

[^5] [GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_342_R_TOC) .

Contingenti applicabili all’importazione nella Comunità di prodotti originari della Norvegia

| N. d’ordine | Codice NC | Descrizione dei prodotti | Volume del contingente annuale per il 2005 | Aliquota dei dazi applicabili entro i limiti del contingente | Aliquota dei dazi applicabili a quantità superiori al volume del contingente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.0709 | 2202 10 00 | —: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti | 14,3 milioni di litri | Esenzione | 0,047 EUR/litro |
| ex 2202 90 10 | Altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) |  |  |  |  |

CERTIFICATO Acque minerali 1. Esportatore (nome, indirizzo completo) 2. Numero di serie ORIGINALE 3. Destinatario (nome, indirizzo completo) CERTIFICATO Relativo all'ammissione in esenzione da dazi nella Comunità delle acque classificate con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 4. Numero e data della fattura 5. Paese di origine NORVEGIA 6. Stato membro di destinazione NB L’originale e, se pertinente, una copia del certificato va presentato all’ufficio doganale della Comunità nel momento in cui il prodotto è immesso in libera pratica 7. Codice NC (10 cifre) 8. Marchi, numero, quantità e natura degli imballaggi delle quantità esportate 9. Volume (litri) 10. SI CERTIFICA che le indicazioni di cui sopra sono precise e conformi all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia Luogo: Oslo 2004 10 25 anno mese giorno 11. Organismo emittente norwegian Agricultural Authority Postboks 8140 Dep. N-0033 Oslo, Norvegia (Firma e timbro dell'organismo emittente)

[^1]: ; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .