# REGOLAMENTO (CE) N. 2189/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2004

che fissa, per l'esercizio contabile 2005, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea [^1] ,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

**(2)** Per l'esercizio contabile 2004, il regolamento (CE) n. 134/2004 della Commissione [^3] ha fissato a 140 EUR l'importo della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 142 EUR.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica per l'esercizio contabile 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1965_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ( [GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_104_R_TOC) ).

[^2] [GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_190_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 ( [GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_255_R_TOC) ).

[^3] [GU L 21 del 28.1.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_021_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 ().
[^3]: .