# REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 [^2] , la Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini indicati all’articolo 3 del medesimo regolamento. Per fini di chiarezza è opportuno inserire nel regolamento (CEE) n. 1915/83 alcune disposizioni relative a tali pagamenti contenute nel regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole [^3] .

**(2)** Per motivi di bilancio e per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno che il numero totale per Stato membro delle schede aziendali che possono beneficiare della retribuzione sia limitato al numero fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

**(3)** Se lo Stato membro di cui trattasi ha più di una circoscrizione, è opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda il numero totale di schede aziendali ammissibili per circoscrizione, rispettando tuttavia il limite corrispondente al numero totale di aziende contabili per Stato membro fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

**(4)** Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse entro il termine, per circoscrizione o per Stato membro è inferiore all’80 % del numero fissato per la circoscrizione o lo Stato membro di cui trattasi, a decorrere dall’esercizio contabile 2005 occorre ridurre la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro. È tuttavia opportuno rimandare in via transitoria l’applicazione di questo meccanismo di riduzione nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia per permettere ai nuovi Stati membri di adattarsi al sistema di tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, sistema che per detti Stati membri è del tutto nuovo.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1915/83.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3.

1bis. Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82. Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82. Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del: — 10 % negli esercizi contabili 2005 e 2006, — 20 % nell’esercizio contabile 2007 e negli esercizi successivi. Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale. La riduzione per l’anno contabile 2005 di cui al terzo comma, primo trattino, non si applica alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1965_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ( [GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_104_R_TOC) ).

[^2] [GU L 190, del 14.7.1983, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1983_190_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 ( [GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_255_R_TOC) ).

[^3] [GU L 205, del 13.7.1982, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_205_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 ( [GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_113_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 ().