# REGOLAMENTO (CE) N. 2228/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 15 a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 [^2] , si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

**(2)** Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 15 a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,543 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_246_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 ( [GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_303_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 ().