# REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente e stante l’attuale evoluzione del settore il mercato non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodi biologici. Pertanto è ancora necessario favorire lo sviluppo della produzione animale biologica.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2277/2003 [^2] , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha prolungato sino al 31 dicembre 2004 il periodo di transizione per introdurre nel sistema di allevamento biologico animali allevati con metodi convenzionali. Tuttavia, questa proroga si è dimostrata insufficiente, in particolare nel caso della produzione di pollame, che comprende diverse fasi in cui sono coinvolti vari settori specializzati.

**(3)** Di conseguenza è ancora necessario ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici. Occorre pertanto adattare le disposizioni relative all’origine degli animali.

**(4)** Sebbene sia già possibile rafforzare le disposizioni relative all’origine delle pollastrelle destinate alla produzione di uova, le norme di produzione per detti animali non sono state ancora armonizzate. Fino a quando non saranno definite tali norme, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, è opportuno consentire che siano introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, purché prima del loro inserimento nel sistema di allevamento biologico siano rispettate determinate condizioni.

**(5)** È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**(6)** Poiché la misura ha carattere urgente in quanto alcune disposizioni relative all’origine degli animali scadono il 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione ( [GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_272_R_TOC) ).

[^2] [GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_336_R_TOC) .

L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

| a) | «—: pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»; | «— | pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»; |
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| «— | pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età,»; |  |  |

| b) | «3.5.: La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»; | «3.5. | La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»; |
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| «3.5. | La suddetta deroga deve essere preventivamente autorizzata dall’organismo o dall’autorità di controllo.»; |  |  |

| c) | «3.6.: Come terza deroga, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio sono autorizzati dall’organismo o dall’autorità di controllo in mancanza di animali allevati con metodi biologici e nei seguenti casi: a) elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; b) pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; c) suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. I casi di cui alla lettera c) sono autorizzati durante un periodo transitorio che scade il 31 luglio 2006.»; — a) — elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; — b) — pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; — c) — suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg.<br>a): elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi;<br>b): pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età;<br>c): suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. | «3.6. | a): elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; | a) | elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; | b) | pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; | c) | suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. |
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| «3.6. | a): elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; | a) | elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; | b) | pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; | c) | suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. |  |  |
| a) | elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di catastrofi; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinato alla produzione di carne di meno di tre giorni di età; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | suinetti destinati alla riproduzione, da allevare in conformità alle disposizioni del presente regolamento, subito dopo lo svezzamento e di peso inferiore a 35 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| d) | «3.7.: Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 3.4 e 3.6, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, alle seguenti condizioni: — previa autorizzazione dell’autorità competente e — a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.». — — — previa autorizzazione dell’autorità competente e — — — a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.».<br>—: previa autorizzazione dell’autorità competente e<br>—: a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.». | «3.7. | —: previa autorizzazione dell’autorità competente e | — | previa autorizzazione dell’autorità competente e | — | a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.». |
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| «3.7. | —: previa autorizzazione dell’autorità competente e | — | previa autorizzazione dell’autorità competente e | — | a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.». |  |  |
| — | previa autorizzazione dell’autorità competente e |  |  |  |  |  |  |
| — | a decorrere dal 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui ai paragrafi 4 (mangimi) e 5 (profilassi e cure veterinarie) del presente allegato I si applicano alle pollastrelle allevate con metodi non biologici destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica.». |  |  |  |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione ().
[^2]: .