# REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi di vendita comunitari dei prodotti della pesca elencati all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 25, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario pari almeno al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo di orientamento.

**(2)** I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2005 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti considerati dal regolamento del Consiglio [^2] .

**(3)** I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli.

**(4)** Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d'intervento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di adeguamento per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nella Comunità.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi di vendita comunitari dei prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti ai quali essi si riferiscono, validi per la campagna di pesca 2005, figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

| Calamari ( *Loligo* spp.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a): *Loligo patagonica* | —: interi, non puliti | 1,00 | 0,85 | 993 |
| —: puliti | 1,20 | 0,85 | 1 191 |  |
| b): *Loligo vulgaris* | —: interi, non puliti | 2,50 | 0,85 | 2 482 |
| —: puliti | 2,90 | 0,85 | 2 879 |  |
| Polpi e piovre ( *Octopus* spp.) | congelati | 1,00 | 0,85 | 1 819 |
| Totani ( *Illex argentinus* ) | —: interi, non puliti | 1,00 | 0,80 | 689 |
| —: eviscerati e decapitati | 1,70 | 0,80 | 1 171 |  |
| —: : — interi, non puliti — : — pesci che non hanno subito alcun trattamento<br>—: : — puliti — : — prodotti almeno eviscerati<br>—: : — eviscerati e decapitati — : — corpo di calamaro privo di viscere e capo. |  |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.