# REGOLAMENTO (CE) N. 2261/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2004

che fissa, per la campagna 2005, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca [^2] , in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca [^3] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.

**(2)** Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.

**(3)** L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.

**(4)** L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di pesca 2004, gli importi dell'aiuto al riporto, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000, e quelli dell'aiuto forfettario, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] [GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_326_R_TOC) .

[^3] [GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_132_R_TOC) .

**1.** Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole ( *Solea spp.* ) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

| Metodi di trasformazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 | Ammontare dell'aiuto<br>(in EUR/t) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati |  |
| —: Sardine della specie *Sardina pilchardus* | 330 |
| —: Altre specie | 270 |
| II.: Filettatura, congelamento e magazzinaggio | 350 |
| III.: Salatura e/o essiccazione e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati | 260 |
| IV.: Marinatura e magazzinaggio | 240 |

**2.** Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000

| Metodi di trasformazione e/o di conservazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 | Prodotti | Ammontare dell'aiuto<br>(in EUR/t) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I.: Congelamento e magazzinaggio | Scampi<br>( *Nephrops norvegicus* ) | 300 |
| Code di scampi<br>( *Nephrops norvegicus* ) | 225 |  |
| II.: Decapitazione, congelamento e magazzinaggio | Scampi<br>( *Nephrops norvegicus* ) | 280 |
| III.: Cottura, congelamento e magazzinaggio | Scampi<br>( *Nephrops norvegicus* ) | 300 |
| Granchi<br>( *Cancer pagurus* ) | 225 |  |
| IV.: Pastorizzazione e magazzinaggio | Granchi<br>( *Cancer pagurus* ) | 360 |
| V.: Conservazione in vivaio o in gabbia | Granchi<br>( *Cancer pagurus* ) | 210 |

**3.** Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000

| Metodi di trasformazione | Ammontare dell'aiuto<br>(in EUR/t) |
| --- | --- |
| I.: Congelamento e magazzinaggio dei prodotti interi, senza visceri con testa o tagliati | 270 |
| II.: Filettatura, congelamento e magazzinaggio | 350 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .