# REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2004

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù dell'accordo sull'agricoltura [^2] , concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo [^3] , ha stabilito alcune modalità specifiche necessarie per l'attuazione di tali gare.

**(3)** In considerazione dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^4] , prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente a un contingente di 100 000 tonnellate per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di sorgo in Spagna.

**2.** Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

**3.** Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2886/2002.

## **Articolo 2**

La gara è aperta fino al 15 dicembre 2005. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

## **Articolo 3**

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^4] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().
[^4]: .