# REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Con la decisione del 22 dicembre 2004 [^2] , il Consiglio ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese. Tale nuovo accordo si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

**(2)** Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (qui di seguito denominato «nuovo protocollo n. 1») prevede alcune nuove concessioni tariffarie e modifiche di concessioni esistenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali rientrano nell’ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

**(3)** Per dare attuazione alle concessioni tariffarie previste dal nuovo protocollo n. 1, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

**(4)** Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per il primo anno di applicazione, occorre prevedere che, qualora il periodo dei contingenti tariffari o quantitativi di riferimento inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, il volume dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento venga ridotto proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

**(5)** Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari e quantitativi di riferimento previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per l’imputazione sulle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

**(6)** Ai sensi dei nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti vanno aumentati due volte.

**(7)** Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1 o gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione ( [GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_385_R_TOC) ).

[^2] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

«ALLEGATO VIII CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. PARTE A: Contingenti tariffari Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo contingentale Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) Dazio contingentale 09.1383 0409 00 00 Miele naturale dall’1.1 al 31.12.2005 500 Esenzione dall’1.1 al 31.12.2006 750 dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 1 000 09.1382 0603 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi dall’1.1 al 31.12.2005 2 000 Esenzione dall’1.1 al 31.12.2006 2 250 dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 2 500 09.1384 0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 Funghi, orecchie di Giuda ( *Auricularia spp.* ), tremelle ( *Tremella spp.* ) e tartufi, secchi dall’1.1 al 31.12 500 Esenzione 09.1385 0806 10 10 Uve da tavola fresche dall’1.2 al 14.7.2005 1 000 Esenzione dall’1.2 al 14.7.2006 1 500 dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7 2 000 09.1381 0810 10 00 Fragole fresche dall’1.11.2004 al 31.3.2005 1 680 Esenzione dall’1.11.2005 al 31.3.2006 2 500 dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3 3 000 09.1386 1509 10 Olio d’oliva vergine dall’1.1 al 31.12.2005 2 000 Esenzione dall’1.1 al 31.12.2006 2 500 dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 3 000 PARTE B: Quantitativi di riferimento Numero d’ordine Codice NC Suddivisione Taric Designazione delle merci Periodo del quantitativo di riferimento Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) Dazio del quantitativo di riferimento 18.0310 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati dall’1.12.2004 al 31.3.2005 1 750 Esenzione [^1] dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3 2 000 18.0320 0709 30 00 Melanzane, fresche o refrigerate dall’15.1 al 30.4 3 000 Esenzione 18.0330 ex 0709 60 Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* , freschi o refrigerati: dall’1.1 al 31.12 1 000 Esenzione 0709 60 10 Peperoni 0709 60 99 Altro 18.0340 0709 90 70 Zucchine, fresche o refrigerate dall’1.12 al 28/29.2 300 Esenzione [^1] 18.0350 0805 10 20 Arance fresche dall’1.1 al 31.12 25 000 Esenzione [^1] ex 0805 10 80 10 18.0360 ex 0805 20 10 05 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi dall’1.1 al 31.12 500 Esenzione [^1] ex 0805 20 30 05 ex 0805 20 50 07, 37 ex 0805 20 70 05 ex 0805 20 90 05, 09 18.0370 ex 0805 50 10 10 Limoni ( *Citrus limon, Citrus limonum* ), freschi dall’1.1 al 31.12 800 Esenzione [^1] 18.0380 0807 19 00 Meloni (esclusi i cocomeri), freschi dall’1.11 al 31.5 10 000 Esenzione»

[^1] L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.

[^1]: L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.
[^2]: Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.