# DIRETTIVA 2005/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali [^1] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d’analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali [^2] , contiene disposizioni riguardanti l’espressione dei risultati.

**(2)** Per assicurare in tutti gli Stati membri un approccio armonizzato all’attuazione della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali [^3] , è di grande importanza che i risultati d’analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme.

**(3)** La direttiva 71/250/CEE va dunque modificata di conseguenza.

**(4)** Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue:

1) Nell’articolo 1 il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma: «Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.». [GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_140_R_TOC) ."

2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 170 del 3.8.1970, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_170_R_TOC) . Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 155 del 12.7.1971, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1971_155_R_TOC) . Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione ( [GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_118_R_TOC) ).

[^3] [GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_140_R_TOC) . Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione ( [GU L 285 dell’1.11.2003, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_285_R_TOC) ).

Il seguente punto 3 è aggiunto nella lettera C, «APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI», della parte 1, «DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI», dell’allegato della direttiva 71/250/CEE:

«3. Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tasso massimo fissato quando il risultato d’analisi è giudicato superiore al tasso massimo tenuto conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero. La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta sono utilizzate per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo d’analisi consenta la stima dell’incertezza di misura e della correzione per il recupero (ed esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica). Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo d’analisi permette di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero): a) corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione e il livello di recupero; b) nella forma “x +/- U”, dove x è il risultato dell’analisi e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa.».

[^1]: . Direttiva come da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().
[^2]: . Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 1999/27/CE della Commissione ().
[^3]: . Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 2003/100/CE della Commissione ().