# DIRETTIVA 2005/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2005

che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [^1] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione [^2] , ha istituito alcune procedure dettagliate per il rilascio di detti passaporti.

**(2)** Occorre prevedere nuove disposizioni in base alle quali considerare passaporti delle piante le etichette rilasciate a norma delle disposizioni applicabili alla commercializzazione di alcune sementi certificate che soddisfano i pertinenti requisiti della direttiva 2000/29/CE.

**(3)** Numerosi Stati membri utilizzano le etichette prive dell’indicazione «Passaporto delle piante CE» per la prossima stagione 2004-2005. È necessario fissare le norme per l’utilizzo delle etichette durante un periodo di transizione.

**(4)** A norma della direttiva 92/105/CEE, i passaporti delle piante devono riportare alcune informazioni, tra cui la dicitura «Passaporto delle piante CEE». In seguito all’adozione del trattato sull'Unione europea, la Comunità è denominata «Comunità europea», con la corrispondente abbreviazione «CE», e pertanto la suindicata dicitura deve essere modificata e diventare «Passaporto delle piante CE».

**(5)** Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 92/105/CEE.

**(6)** Il sistema basato sull’utilizzo delle suddette etichette dovrebbe essere rivisto entro il 31 dicembre 2006 per prendere in considerazione le esperienze acquisite.

**(7)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 92/105/CEE è modificata nel modo seguente.

| 1) | a): Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» [GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_169_R_TOC) ." [GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_193_R_TOC) ." — «c) — Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.»<br>«c): Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» | a) | «c): Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» | «c) | Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» | b) | «d): Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | «d) | Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | e) | Per le sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., e *Phaseolus L.,* di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | f) | Per le sementi di *Medicago sativa* L., di cui di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).» |
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| a) | «c): Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» | «c) | Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «c) | Per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio , l'etichetta ufficiale di cui all’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante, a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE. Dopo il 31 dicembre 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”. L'etichetta o un altro documento commerciale deve recare l’indicazione della conformità dei prodotti alle disposizioni relative all'introduzione e agli spostamenti di tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L., destinati all’impianto all'interno di una zona protetta riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per detti tuberi.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «d): Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | «d) | Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | e) | Per le sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., e *Phaseolus L.,* di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). | f) | Per le sementi di *Medicago sativa* L., di cui di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).» |  |  |  |  |  |  |
| «d) | Per le sementi di *Helianthus annuus* L., di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 26, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV della direttiva 2002/57/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto delle piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Per le sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., e *Phaseolus L.,* di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 27 e 29, della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Per le sementi di *Medicago sativa* L., di cui di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punti 28.1 e 28.2 della direttiva 2000/29/CE, l’etichetta ufficiale di cui all’allegato IV, parte A, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio può essere utilizzata al posto di un passaporto per piante a condizione che da detta etichetta risulti l’ottemperanza ai requisiti previsti all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE (dopo il 31 agosto 2005 l’etichetta deve contenere la dicitura “Passaporto delle piante CE”).» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) L'articolo 4 è soppresso.

| 3) | «1.: “Passaporto delle piante CE” (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1 o gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura “Passaporto delle piante CEE”).» | «1. | “Passaporto delle piante CE” (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1 o gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura “Passaporto delle piante CEE”).» |
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| «1. | “Passaporto delle piante CE” (nel corso di un periodo transitorio che termina il 1 o gennaio 2006, è possibile utilizzare la dicitura “Passaporto delle piante CEE”).» |  |  |

## **Articolo 2**

Il sistema per l’utilizzo delle etichette di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sarà rivisto entro il 31 dicembre 2006.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 14 maggio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di legislazione nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_169_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE ( [GU L 309 del 6.10.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_309_R_TOC) ).

[^2] [GU L 4 dell’8.1.1993, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_004_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/102/CE ().
[^2]: .