# DIRETTIVA 2005/24/CE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura [^3] , stabilisce che lo sperma destinato agli scambi intracomunitari deve essere raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

**(2)** La direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina [^4] , consente la conservazione dello sperma non solo in centri di raccolta dello sperma ma anche in centri di magazzinaggio dello sperma.

**(3)** Per assicurare la coerenza nella legislazione comunitaria, occorrerebbe adattare l’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE al più ampio ambito d’applicazione e alle nuove definizioni della direttiva 88/407/CEE. Nella stessa occasione è opportuno allineare la direttiva 87/328/CEE al resto della legislazione in materia di riproduttori di razza pura per quanto riguarda gli ovuli e gli embrioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 87/328/CEE è così modificata:

| 1) | l’articolo 1 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 1<br>Gli Stati membri vigilano affinché, fatte salve le norme in materia di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:<br>—<br>l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura,<br>—<br>l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e<br>—<br>l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»; | — | l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura, | — | l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e | — | l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura, |  |  |  |  |  |  |
| — | l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, e |  |  |  |  |  |  |
| — | l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.»; |  |  |  |  |  |  |

2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Gli Stati membri vigilano affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina .» [GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_194_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione ( [GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_030_R_TOC) )."

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 marzo 2007. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* F. BODEN

[^1] Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] [GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_167_R_TOC) .

[^4] [GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_194_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione ( [GU L 30 del 4.2.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_030_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del 15 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: .
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/101/CE della Commissione ().