# DIRETTIVA 2005/27/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2005

che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europee,

vista la direttiva del Consiglio 70/156/CEE, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [^1] , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE [^2] , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2003/97/CE è una delle direttive particolari del procedimento comunitario di omologazione creato dalla direttiva 70/156/CEE. Pertanto le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, alle componenti ed alle unità tecniche indipendenti per veicoli si applicano alla direttiva 2003/97/CE.

**(2)** Al fine di ridurre l’angolo cieco dei veicoli N 2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate, è necessario modificare taluni requisiti della direttiva 2003/97/CE.

**(3)** Dal 2003, il progresso tecnico nel campo degli specchietti retrovisori è stato particolarmente importante. È oggi possibile installare specchietti retrovisori grandangolari su alcuni veicoli N 2 di massa non superiore alle 7,5 tonnellate. È quindi opportuno modificare la direttiva 2003/97/CE, estendendo l’obbligo di installare specchietti grandangolari di categoria IV su quei veicoli di categoria N 2 con cabina simile a quella dei veicoli N 3 . Il criterio adeguato per distinguere i due tipi di veicoli N 2 dovrebbe essere quello che prende in considerazione la possibilità di installare uno specchietto esterno di accostamento di categoria V.

**(4)** I veicoli con sedili ad angolo fisso di inclinazione dello schienale non sono conformi ai requisiti standard. Deve quindi essere introdotto per tali veicoli un fattore di correzione.

**(5)** È anche opportuno modificare le disposizioni amministrative relative all’omologazione introducendo i numeri distintivi degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1 o maggio 2004.

**(6)** Le misure stabilite dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico creato secondo quanto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 ottobre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nell’ambito disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione ( [GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_337_R_TOC) ).

[^2] [GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_025_R_TOC) .

Gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE sono modificati come segue:

1) Nell’allegato I, punto 1.1.1.12, dopo la prima frase, viene inserita la seguente nuova frase: «In caso di sedile con angolo fisso d’inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari viene adeguata in conformità con le disposizioni dell’appendice 7 del presente allegato.»

2) Nell’appendice 5 dell’allegato I, viene aggiunto quanto segue all’enumerazione dei numeri distintivi al punto 1.1: «8 per la Repubblica ceca», «29 per l’Estonia», «49 per Cipro, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania», «7 per l’Ungheria, 50 per Malta», «20 per la Polonia», «26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia».

| 3) | All’allegato I viene aggiunta la seguente appendice 7:<br>«Appendice 7<br>Determinazione dei punti oculari per un sedile con angolo fisso di inclinazione dello schienale<br>1)<br>Angolo dello schienale<br>Coordinate orizzontali<br>*(in gradi)*<br>ΔX<br>25<br>68 mm<br>2)<br>La successiva tabella indica le ulteriori correzioni da una posizione oculare con un angolo fisso di inclinazione dello schienale di 25 gradi, da apportare alle coordinate X e Z dei punti oculari quando l’angolo di inclinazione dello schienale non è di 25 gradi.<br>Angolo dello schienale<br>Coordinate orizzontali<br>Coordinate verticali<br>*(in gradi)*<br>ΔX<br>ΔZ<br>5<br>– 186 mm<br>28 mm<br>6<br>– 177 mm<br>27 mm<br>7<br>– 167 mm<br>27 mm<br>8<br>– 157 mm<br>27 mm<br>9<br>– 147 mm<br>26 mm<br>10<br>– 137 mm<br>25 mm<br>11<br>– 128 mm<br>24 mm<br>12<br>– 118 mm<br>23 mm<br>13<br>– 109 mm<br>22 mm<br>14<br>– 99 mm<br>21 mm<br>15<br>– 90 mm<br>20 mm<br>16<br>– 81 mm<br>18 mm<br>17<br>– 72 mm<br>17 mm<br>18<br>– 62 mm<br>15 mm<br>19<br>– 53 mm<br>13 mm<br>20<br>– 44 mm<br>11 mm<br>21<br>– 35 mm<br>9 mm<br>22<br>– 26 mm<br>7 mm<br>23<br>– 18 mm<br>5 mm<br>24<br>– 9 mm<br>3 mm<br>25<br>0 mm<br>0 mm<br>26<br>9 mm<br>– 3 mm<br>27<br>17 mm<br>– 5 mm<br>28<br>26 mm<br>– 8 mm<br>29<br>34 mm<br>– 11 mm<br>30<br>43 mm<br>– 14 mm<br>31<br>51 mm<br>– 18 mm<br>32<br>59 mm<br>– 21 mm<br>33<br>67 mm<br>– 24 mm<br>34<br>76 mm<br>– 28 mm<br>35<br>84 mm<br>– 32 mm<br>36<br>92 mm<br>– 35 mm<br>37<br>100 mm<br>– 39 mm<br>38<br>108 mm<br>– 43 mm<br>39<br>115 mm<br>– 48 mm<br>40<br>123 mm<br>– 52 mm» |
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4) Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi grandangolari di categoria IV per i veicoli a motore di categoria N 2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito da quanto segue: «Obbligatorio Per entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V Opzionale Per entrambi i lati se non può essere installato uno specchio di categoria V.»

5) Nella tabella dell’allegato III e nello spazio relativo agli specchi di accostamento di categoria V per i veicoli di categoria N 2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito dal seguente: «Obbligatorio, vedi allegato III, punti 3.7 e 5.5.5 Uno dal lato del passeggero Opzionale Dal lato del conducente (entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno) Vi può essere un margine di tolleranza di + 10 cm.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/104/CE della Commissione ().
[^2]: .