# DIRETTIVA 2005/46/CE DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2005

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [^1] , in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale [^2] , in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [^3] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** In base alla decisione 2004/141/CE della Commissione [^4] , la sostanza attiva amitraz non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [^5] ; la stessa decisione prevede che i prodotti fitosanitari contenenti amitraz non siano più autorizzati nella Comunità, ad eccezione di taluni impieghi limitati, in mancanza di alternative valide (impieghi essenziali).

**(2)** La decisione della Commissione di cui al considerando 1 dispone un ritiro graduale; è opportuno che le quantità massime di residui, che si basano sul principio che la sostanza in questione non è autorizzata nella Comunità, non siano applicate fino alla fine del periodo di ritiro graduale della sostanza.

**(3)** Per quanto concerne l’amitraz, le quantità massime di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale sono fissate nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio [^6] ; è opportuno che la presente direttiva tenga conto di tali quantità massime.

**(4)** Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius [^7] sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex contiene un numero limitato di quantità massime di residui per l’amitraz; esse sono state prese in considerazione nel determinare le quantità massime di residui figuranti nella presente direttiva. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata in un prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state valutate alla luce dei rischi per i consumatori. Non è stato accertato alcun rischio.

**(5)** Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari occorre fissare quantità massime di residui per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.

**(6)** È quindi necessario modificare diversi valori di residui di antiparassitari derivanti dall'impiego di amitraz figuranti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati dell'osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore.

**(7)** Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

**(8)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE la riga seguente è modificata come segue:

| Residui di antiparassitari | Quantità massime in mg/kg |
| --- | --- |
| «Amitraz, compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4-dimetilanilina espressa in amitraz | 0,05 cereali |

## **Articolo 2**

All’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe seguenti sono modificate come segue:

|  | Nelle carni incluso il grasso, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci NC 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602 | Nel latte e nei prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I alle voci NC 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406 | Nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I alle voci NC 0407 00 e 0408 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) | 0,05 , Pollame |  | 0,01 |

## **Articolo 3**

Le quantità massime di residui di antiparassitari per l’amitraz indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle figuranti nell’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 4**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 gennaio 2006. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra le disposizioni medesime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 gennaio 2007. Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 5**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 6**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione ( [GU L 141 del 4.6.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_141_R_TOC) ).

[^2] [GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_221_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^3] [GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_350_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione.

[^4] [GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_046_R_TOC) .

[^5] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_070_R_TOC) ).

[^6] [GU L 224 del 18.8.1990, pag.1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione ( [GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_145_R_TOC) ).

[^7] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest\_q-e.htm

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Amitraz (compresi i metaboliti contenenti la frazione di 2,4 dimetilanilina espressa in amitraz) «1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio** 0,05 i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More di rovo More-lamponi Lamponi Altri d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altri e) Bacche e frutti selvatici vi) FRUTTA VARIA Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Licci Manghi Olive Passiflore Ananassi Melograni Altri 2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi** 0,05 i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Rafano Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri ii) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altri d) Mais dolce iv) CAVOLI a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri b) Spinaci e simili Spinaci Bietola da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Witloof e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri (vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. **Legumi da granella** 0,05 Fagioli Lenticchie Piselli Altri 4. **Semi oleosi** Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone 1 Altri 0,05 5. **Patate** 0,05 Patate precoci Patate tardive 6. **Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di *Camellia sinensis* )** 0,1 7. **Luppolo (essiccato) compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata** 0,1

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Qualora la quantità non sia confermata o modificata da una direttiva, si applica, a decorrere dal 1 o luglio 2007, il pertinente limite inferiore di determinazione analitica.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/37/CE della Commissione.
[^4]: .
[^5]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^6]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione ().
[^7]: http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest\_q-e.htm