# DIRETTIVA 2005/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2005

che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità [^1] e in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2005/26/CE della Commissione [^2] ha fissato l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE in seguito al parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA).

**(2)** Nel parere del 2 dicembre 2004 relativo a taluni impieghi della gelatina di pesce l’AESA ha concluso che tale prodotto, se impiegato come supporto per la preparazione di vitamine e di carotenoidi, non dovrebbe causare reazioni allergiche di grave entità.

**(3)** I carotenoidi sono stati erroneamente omessi nell'elenco di cui all'allegato della direttiva 2005/26/CE e devono pertanto venire aggiunti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell’allegato alla direttiva 2005/26/CE, alla seconda colonna, il settimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 3 dicembre 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano dette disposizioni dal 25 novembre 2005. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ( [GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_308_R_TOC) ).

[^2] [GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_075_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE ().
[^2]: .