# DIRETTIVA 2005/75/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2005

che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** È opportuno che la soglia applicabile agli appalti riguardanti alcuni servizi sovvenzionati a più del 50 % resti allineata alla soglia applicabile agli appalti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali, così come era inteso fosse previsto con l’adozione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [^3] .

**(2)** Questo allineamento dovrebbe essere salvaguardato anche nel quadro della revisione delle soglie prevista dall’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE.

**(3)** A causa di un errore materiale, l’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE non garantisce attualmente l’allineamento voluto. È opportuno pertanto rettificare le lettere b) e c) dell’articolo 78, paragrafo 2, spostando dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera b) all’articolo 78, paragrafo 2, lettera c) il riferimento all’articolo 8, primo comma, lettera b),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

«b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;

**c)** le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.»

## **Articolo 2**

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* J. BORRELL FONTELLES *Per il Consiglio* *Il presidente* Bach of LUTTERWORTH

[^1] Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del Parlamento europeo del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2005.

[^3] [GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_134_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione ( [GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_326_R_TOC) ).

[^1]: Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2005.
[^3]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione ().