# DIRETTIVA 2005/77/CE DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2005

recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [^1] , in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2000/29/CE prevede certe misure contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Inoltre, essa prevede l’utilizzo di passaporti delle piante, recanti la prova che i vegetali o i prodotti vegetali hanno superato i controlli comunitari.

**(2)** I passaporti delle piante sono attualmente richiesti quando si vogliano effettuare spostamenti non locali all’interno della Comunità di semi certificati di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L.

**(3)** Per migliorare la protezione fitosanitaria dei semi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L., la condizione secondo cui i semi devono essere accompagnati da un passaporto delle piante quando vengono spostati non localmente all’interno della Comunità dovrebbe essere applicata a tutti i semi di tali specie.

**(4)** L’allegato V alla direttiva 2000/29/CE deve dunque essere modificato di conseguenza.

**(5)** I provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della direttiva 2000/29/CE, il testo dell’ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— semi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. e *Phaseolus* L.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni dal 1 o maggio 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_169_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione ( [GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_057_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione ().