# DIRETTIVA 2005/80/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] , in particolare l’articolo 4, lettera b), e l’articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico dei prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 76/768/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [^2] , vieta l’impiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) delle categorie 1, 2 e 3 di cui all’allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose [^3] , ma consente l’impiego delle sostanze classificate nella categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE previa valutazione e approvazione da parte del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori «SCCNFP», sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo «SCCP» dalla decisione 2004/210/CE della Commissione [^4] .

**(2)** La direttiva 67/548/CEE è stata modificata dalla direttiva 2004/73/CE ed occorre quindi adottare provvedimenti tali da rendere le disposizioni della direttiva 76/768/CEE conformi a quelle della direttiva 67/548/CEE.

**(3)** Dato che talune delle sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 67/548/CEE non figurano ancora sull’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, è necessario inserirle in tale allegato. Le sostanze classificate come CMR della categoria 3 nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE devono essere incluse anche nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE, a meno che non siano state valutate da SCCP e ritenute accettabili per l’impiego nei prodotti cosmetici.

**(4)** Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 ed elencate nell’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE vanno cancellate, poiché figurano ora nell’elenco dell’allegato II della direttiva 76/768/CEE e di conseguenza non possono essere impiegate nei prodotti cosmetici.

**(5)** La direttiva 2004/93/CE della Commissione [^5] dispone l’inclusione nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE di talune sostanze già elencate in detto allegato. Per motivi di chiarezza l’allegato in questione va pertanto modificato.

**(6)** La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

**(7)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che, a decorrere dal 22 agosto 2006, i fabbricanti della Comunità o gli importatori stabiliti nella Comunità non commercializzino prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali prodotti non siano commercializzati o messi a disposizione dei consumatori finali dopo il 22 novembre 2006.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 maggio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/52/CE della Commissione ( [GU L 234 del 10.9.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_234_R_TOC) ).

[^2] [GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_066_R_TOC) .

[^3] [GU 196 del 16.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_196_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione ( [GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_152_R_TOC) ).

[^4] [GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_066_R_TOC) .

[^5] [GU L 300 del 25.9.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_300_R_TOC) .

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

| 1) | a): sono eliminate le voci di cui ai numeri d’ordine 615 e 616; |
| --- | --- |

| 2) | a): è eliminata la voce di cui al numero d’ordine 19; | a) | è eliminata la voce di cui al numero d’ordine 19; | b) | al numero d’ordine 1a, colonna b, la dicitura «Acido borico, borati e tetraborati», è sostituita dalla dicitura «Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II»; | c) | al numero d’ordine 8, colonna b, la dicitura «m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina ( 5 ), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato», è sostituita dalla dicitura «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina ( 5 ), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | è eliminata la voce di cui al numero d’ordine 19; |  |  |  |  |  |  |
| b) | al numero d’ordine 1a, colonna b, la dicitura «Acido borico, borati e tetraborati», è sostituita dalla dicitura «Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II»; |  |  |  |  |  |  |
| c) | al numero d’ordine 8, colonna b, la dicitura «m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina ( 5 ), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato», è sostituita dalla dicitura «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina ( 5 ), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato». |  |  |  |  |  |  |

[^1] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

[^2] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.»

[^1]: Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.
[^2]: Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.»
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione ().
[^4]: .
[^5]: .