# DIRETTIVA 2005/81/CE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 80/723/CEE della Commissione [^1] , fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività.

**(2)** Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d’interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Queste compensazioni non devono tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale.

**(3)** In applicazione della direttiva 80/723/CEE, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato. Nella sentenza *Altmark Trans GmbH* [^2] , la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

**(4)** Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. Soltanto la tenuta di una contabilità separata permette, infatti, di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e di calcolare l'importo corretto della compensazione.

**(5)** È pertanto necessario modificare la direttiva 80/723/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Nella direttiva 80/723/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) “impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata”, ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;».

## **Articolo 2**

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2006 e trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005. *Per la Commissione* Neelie KROES *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1980_195_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE ( [GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_193_R_TOC) ).

[^2] Causa C-280/00, *Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH* , Raccolta 2003, pag. I-7747.

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE ().
[^2]: Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Raccolta 2003, pag. I-7747.