# DIRETTIVA 2005/82/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato delle regioni [^2] ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [^3] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 90/544/CEE [^4] imponeva agli Stati membri di designare, entro il 31 dicembre 1992, quattro canali nella banda dello spettro radio 169,4-169,8 MHz per il servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre (di seguito «ERMES») e di predisporre, quanto prima, piani per consentire al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso di occupare l’intera banda 169,4-169,8 MHz a seconda della domanda del mercato.

**(2)** L’utilizzo della banda 169,4-169,8 MHz per ERMES nella Comunità si è ridotto o è addirittura cessato, pertanto questa banda non è più utilizzata in modo efficiente da ERMES e potrebbe essere meglio impiegata per rispondere ad altre esigenze politiche comunitarie.

**(3)** La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) [^5] , ha istituito un quadro comunitario politico e giuridico per assicurare il coordinamento delle strategie politiche e, ove necessario, condizioni armonizzate in merito alla disponibilità e all’uso efficiente della banda dello spettro necessaria per l’istituzione e il funzionamento del mercato interno. Tale decisione consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione per assicurare condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all’uso efficace dello spettro radio.

**(4)** Dato che la banda 169,4-169,8 MHz è adeguata per le applicazioni che offrono vantaggi alle persone audiolese o disabili e tenuto conto che la promozione di tali applicazioni è un obiettivo politico della Comunità in aggiunta all’obiettivo generale di assicurare il funzionamento del mercato interno, la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione spettro radio ha conferito un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») incaricandola di esaminare, tra l’altro, le applicazioni destinate ad aiutare le persone disabili.

**(5)** In ossequio al mandato, la CEPT ha elaborato un nuovo piano delle frequenze e una nuova disposizione dei canali che consente la condivisione della banda da parte di sei tipi di applicazioni selezionate, al fine di rispondere a varie esigenze politiche comunitarie.

**(6)** Per tali ragioni e conformemente agli obiettivi della decisione spettro radio, è opportuno abrogare la direttiva 90/544/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

La direttiva 90/544/CEE è abrogata con effetto dal 27 dicembre 2005.

## **Articolo 2**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 3**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* J. BORRELL FONTELLES *Per il Consiglio* *Il presidente* C. CLARKE

[^1] Parere espresso il 27 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere espresso, in seguito a consultazione non obbligatoria, il 17 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^3] Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1 o dicembre 2005.

[^4] [GU L 310 del 9.11.1990, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_310_R_TOC) .

[^5] [GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_108_R_TOC) .

[^1]: Parere espresso il 27 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere espresso, in seguito a consultazione non obbligatoria, il 17 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^3]: Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2005.
[^4]: .
[^5]: .