# DIRETTIVA 2005/92/CE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2005

che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [^2] , il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.

**(2)** L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all’interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia.

**(3)** Appare pertanto opportuno che l’aliquota normale minima del 15 % sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell’attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA.

**(4)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1 o gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1 o gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

**2.** Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

**3.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. STRAW

[^1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[^2] [GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_145_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE ( [GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^1]: Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE ().