# REGOLAMENTO (CE) N. 41/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 18/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 [^2] , in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di melassi a decorrere dal 7 gennaio 2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 18/2005 della Commissione [^3] .

**(2)** I dati attualmente in possesso della Commissione rendono necessaria la modifica degli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1422/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95, fissati dal regolamento (CE) n. 18/2005, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 14 gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_141_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ( [GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_013_R_TOC) ).

[^3] [GU L 5 del 7.1.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_005_R_TOC) .

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 14 gennaio 2005

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato | Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato [^1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1703 10 00 [^2] | 9,89 | — | 0 |
| 1703 90 00 [^2] | 10,35 | — | 0 |

[^1] Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

[^2] Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ( [GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_145_R_TOC) ).

[^1]: Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
[^2]: Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ().
[^3]: .