# REGOLAMENTO (CE) N. 58/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi [^2] , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 3 al 10 gennaio 2005, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

**(2)** Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di importatori e all’origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 3 al 10 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1 o gennaio al 30 giugno, presentate successivamente al 10 gennaio 2005 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_325_R_TOC) .

| Bulgaria | Romania | Cina | Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |  |
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| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 100 % | — | 88,10 % | 100 % |
| —: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 6,67 % | — |  |  |
| «—»: : — Nessuna domanda di titoli è stata inviata alla Commissione. |  |  |  |  |

| Bulgaria | Romania | Cina | Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 1.7.2005 | 1.7.2005 | 1.1.2006 | 1.7.2005 |
| —: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004] | 1.1.2006 | 1.7.2005 |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: .