# REGOLAMENTO (CE) N. 72/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2005

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 Dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio [^2] , determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 71/2005 della Commissione [^3] ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

**(4)** Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione [^4] ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

**(5)** In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

**(6)** Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

**(7)** Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_382_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n o 1300/97 ( [GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_177_R_TOC) ).

[^2] [GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_109_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n o 385/2004 ( [GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_385_R_TOC) ).

[^3] Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] [GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_072_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n o 2062/97 ( [GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_289_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 1300/97 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 385/2004 ().
[^3]: Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) no 2062/97 ().