# REGOLAMENTO (CE) N. 106/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2005

che annulla alcuni titoli d’importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 e svincola le relative cauzioni

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^1] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni prodotti agricoli [^2] , stabilisce alcune norme per quanto riguarda la validità dei titoli d'importazione.

**(2)** La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici [^3] , ha sospeso fino al 15 dicembre 2004 l’importazione di pollame e di numerosi prodotti costituiti di o contenenti carni di pollame.

**(3)** I titoli d’importazione interessati dalla decisione 2004/122/CE, rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2004 e riferentesi esclusivamente ad uno dei paesi terzi di cui alla suddetta decisione, sono quindi sospesi dalla data di rilascio.

**(4)** Tenuto conto della durata di tale situazione, occorre annullare i titoli di cui trattasi ed autorizzare lo svincolo immediato delle relative cauzioni.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I titoli d’importazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94 per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 marzo 2004 e per i prodotti interessati dalla decisione 2004/122/CE, emessi esclusivamente per uno dei paesi di cui alla suddetta decisione, sono annullati e le relative cauzioni sono svincolate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_156_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ( [GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_145_R_TOC) ).

[^3] [GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_036_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE ( [GU L 368 del 15.12.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_368_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ().
[^3]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE ().