# REGOLAMENTO (CE) N. 110/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2005

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo d'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si sono collocati contemporaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.

**(2)** Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore ai 10 kg, tra il 1 o ottobre e il 31 dicembre 2003 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio [^2] .

**(3)** Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2183/2001 della Commissione [^3] .

**(4)** L'importo dell'indennità di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000 non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d’intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

**(5)** I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

**(6)** I quantitativi di albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore ai 10 kg venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

**(7)** In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2000, 2001 e 2002.

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'indennità compensativa di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2003, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

| Prodotto | Importo massimo dell'indennità<br>(EUR/tonnellata) |
| --- | --- |
| Albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore a 10 kg | 24 |

## **Articolo 2**

**1.** Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente: — Albacora *(Thunnus albacares)* di peso superiore a 10 kg: 11 433,536 tonnellate.

**2.** Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] [GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_351_R_TOC) .

[^3] [GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_293_R_TOC) .

**Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità**

| Albacora ( *Thunnus albacares* ) di peso superiore a 10 kg | Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino) | Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino) | Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino) |
| --- | --- | --- | --- |
| OPAGAC | 1 880,530 | 0 | 1 880,530 |
| OPTUC | 3 837,843 | 445,778 | 4 283,621 |
| OP 42 (CAN.) | 0 | 0 | 0 |
| ORTHONGEL | 4 720,123 | 549,262 | 5 269,385 |
| APASA | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 |
| EU — Totale | 10 438,496 | 995,040 | 11 433,536 |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .