# REGOLAMENTO (CE) N. 126/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

che fissa i massimali per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 2005/2006 e che deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola [^2] , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 528/1999 stabilisce, per ogni Stato membro e per ogni ciclo di produzione di 12 mesi decorrente dal 1 o maggio, le modalità di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il relativo impatto sull’ambiente.

**(2)** Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, il regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione [^3] fissa a 2 714 450 tonnellate la produzione stimata di olio d’oliva, inclusa la produzione stimata di olive da tavola espressa in equivalente olio d’oliva. Detta stima corrisponde a 343 356 tonnellate per la Grecia, 1 591 330 tonnellate per la Spagna, 3 335 tonnellate per la Francia, 741 956 tonnellate per l’Italia e 34 473 tonnellate per il Portogallo. La trattenuta sull’aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell’olio di oliva serve come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1 o maggio 2004.

**(3)** Occorre fissare i massimali di finanziamento per le azioni che possono essere rimborsate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione Garanzia.

**(4)** Le azioni previste hanno costi minimi relativamente stabili e quindi per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999 può risultare insufficiente. Occorre stabilire limiti adeguati per questi casi.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1 o maggio 2005 e il 30 aprile 2006, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

| Grecia | 6 331 014 EUR |
| --- | --- |
| Spagna | 11 099 557 EUR |
| Francia | 60 804 EUR |
| Italia | 0 EUR |
| Portogallo | 644 052 EUR |

## **Articolo 2**

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, il contributo finanziario nazionale complementare, per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all’articolo 1 non supera 100 000 EUR, può ammontare al massimo a 250 000 EUR.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [GU L 62 dell’11.3.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_062_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2003 ( [GU L 92 del 9.4.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_092_R_TOC) ).

[^3] [GU L 318 del 19.10.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_318_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2003 ().
[^3]: .