# REGOLAMENTO (CE) N. 128/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**(1)** Il 29 aprile 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [^2] , la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

**(2)** Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata nel marzo 2004 da quattro produttori comunitari (di seguito «i denuncianti»), che rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 60 %, della produzione comunitaria complessiva di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

**(3)** La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denuncianti, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti della RPC. Considerato l’alto numero di produttori esportatori noti nella RPC, nell’avviso di apertura era stato previsto un campionamento per la determinazione del dumping, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. Poiché però solo quattro produttori esportatori cinesi hanno collaborato all’inchiesta, si è concluso che il campionamento non sarebbe stato necessario. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

**(4)** Alcuni produttori esportatori della RPC, i produttori comunitari, gli importatori, gli utilizzatori nonché un’associazione di importatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

**(5)** La Commissione ha raccolto informazioni, inviando alle parti notoriamente interessate, ove opportuno, questionari e formulari per la richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») e del trattamento individuale. Le informazioni pervenute sono state verificate nei limiti del possibile e di quanto ritenuto necessario ai fini di una determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio arrecato e dell’interesse comunitario. A questo riguardo, la Commissione ha ricevuto risposte esaurienti al questionario, ovvero ai formulari di domanda, dalle seguenti aziende:

| a) | —: Bolzoni-Auramo SpA, Piacenza, Italia | — | Bolzoni-Auramo SpA, Piacenza, Italia | — | BT Products AB, Mjölby, Svezia | — | Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Germania | — | Pramac Lifter SpA, Casole d’Elsa, Italia |
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| — | Bolzoni-Auramo SpA, Piacenza, Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | BT Products AB, Mjölby, Svezia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Franz Kahl GmbH, Lauterbach, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Pramac Lifter SpA, Casole d’Elsa, Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | —: Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo | — | Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo | — | Ningbo N.F.T.Z. E-P Equipment Co. Ltd, Hangzhou (esportatore collegato alla Ningbo Liftstar Material Equipment Factory) | — | Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai | — | Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai | — | Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing |
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| — | Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Ningbo N.F.T.Z. E-P Equipment Co. Ltd, Hangzhou (esportatore collegato alla Ningbo Liftstar Material Equipment Factory) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| c) | —: Chadwick Materials Handling Ltd, Corsham, Regno Unito | — | Chadwick Materials Handling Ltd, Corsham, Regno Unito | — | European Handling Equipment, Halesowen, Regno Unito | — | Gigant Arbetsplats AB, Alingsås, Svezia | — | Hu-Lift s.l., Barcellona, Spagna | — | Jungheinrich AG, Amburgo, Germania | — | Mangrinox S.A., Atene, Grecia | — | Manutan International S.A., Parigi, Francia | — | Lagertechnik Fischer GmbH, Dinslaken, Germania | — | Levante S.R.L., Ostiglia, Italia | — | Linde AG, Aschaffenburg, Germania | — | RAPID Transportgeräte GmbH, Beckum, Germania | — | Teknion Ltd, Lanchashire, Regno Unito | — | TVH Handling Equipment N.V., Gullegem, Belgio |
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| — | Chadwick Materials Handling Ltd, Corsham, Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | European Handling Equipment, Halesowen, Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Gigant Arbetsplats AB, Alingsås, Svezia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Hu-Lift s.l., Barcellona, Spagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Jungheinrich AG, Amburgo, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Mangrinox S.A., Atene, Grecia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Manutan International S.A., Parigi, Francia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Lagertechnik Fischer GmbH, Dinslaken, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Levante S.R.L., Ostiglia, Italia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Linde AG, Aschaffenburg, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | RAPID Transportgeräte GmbH, Beckum, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Teknion Ltd, Lanchashire, Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | TVH Handling Equipment N.V., Gullegem, Belgio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| d) | —: Aldi Einkauf GmdH & Co. OHG, Essen, Germania | — | Aldi Einkauf GmdH & Co. OHG, Essen, Germania | — | M. Uno Trading SpA, Imola, Italia. |
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| — | Aldi Einkauf GmdH & Co. OHG, Essen, Germania |  |  |  |  |
| — | M. Uno Trading SpA, Imola, Italia. |  |  |  |  |

**(6)** Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi di tutti i produttori esportatori cinesi e di tutti i produttori comunitari che hanno collaborato.

**(7)** Di fronte alla necessità di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC ai quali non è stato concesso il TEM, è stata effettuata una verifica nella sede del seguente produttore del Canada, che è stato utilizzato come paese analogo:

— Lift Rite Inc., Brampton, Ontario.

**(8)** L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito «periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta (di seguito «periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**1.** Osservazioni di carattere generale

**(9)** I transpallet manuali sono utilizzati per la movimentazione di merci o materiali solitamente posti su pallet. Non si tratta di macchine semoventi bensì di macchine spinte o tirate manualmente. I transpallet manuali si compongono di quattro parti principali: il telaio (costituito di acciaio), il sistema idraulico, la maniglia e le ruote. Le componenti essenziali sono il telaio, sul quale è posto il pallet, e il sistema idraulico, che consente il sollevamento guidato del carico.

**2.** Il prodotto in esame

**(10)** Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali, non semoventi, utilizzati per la movimentazione di materiale solitamente posto su pallet, e le relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della RPC (di seguito «prodotto in esame»), classificati di norma sotto i codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 . Esistono diversi tipi di transpallet manuali e relative componenti essenziali, i quali variano soprattutto a seconda della capacità di sollevamento, della lunghezza delle forche, del tipo di acciaio utilizzato nel telaio, del tipo di sistema idraulico, del tipo di ruote e della presenza o meno di un freno. Tuttavia, tutti i diversi tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni. Pertanto, tutti i tipi di transpallet manuali esistenti sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

**(11)** Nel corso dell’inchiesta, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni riguardo alla definizione del prodotto in esame. Esse sostenevano che il telaio e il sistema idraulico non avrebbero dovuto essere inserite nel campo di applicazione del prodotto in esame, per i seguenti motivi: a) il mercato dei telai e dei sistemi idraulici è diverso dal mercato dei transpallet manuali; b) le aziende che producono i transpallet manuali e i telai e/o i sistemi idraulici sono diverse e, nello specifico, i produttori esportatori cinesi non esportano telai e sistemi idraulici nella Comunità; c) sia i telai che i sistemi idraulici sono utilizzati anche su altri prodotti oltre che sui transpallet manuali.

**(12)** Riguardo l’argomentazione secondo cui vi sarebbero mercati diversi per i telai e i sistemi idraulici, si fa notare che alla Commissione non è stata presentata alcuna prova che dimostri l’esistenza di mercati separati per queste parti destinate agli utilizzatori. Anzi, tutte le parti hanno indicato che i produttori di transpallet manuali producono anche le componenti essenziali e, in taluni casi, le forniscono come parti di ricambio per i loro prodotti. È estremamente difficile, se non impossibile, montare il telaio o il sistema idraulico di un produttore sul transpallet di un altro produttore. Solitamente, sono i produttori che forniscono le componenti essenziali ai clienti che acquistano i loro prodotti.

**(13)** In merito alla seconda argomentazione riguardante i telai e i sistemi idraulici, va osservato che, sulla base delle osservazioni inviate dai produttori esportatori e verificate, tutti i produttori esportatori coinvolti nella presente inchiesta producono essi stessi il telaio e la maggior parte di essi produce anche il sistema idraulico. Sebbene possano esistere produttori indipendenti di tali parti, la loro produzione è realizzata su misura per i produttori di transpallet manuali ed è per questo motivo che tali parti sono raramente vendute sul mercato libero. Inoltre, l’inchiesta ha rivelato che tali parti sono state esportate nella Comunità da alcuni produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta. Pertanto, sulla base delle prove a disposizione, si deve respingere anche la seconda argomentazione.

**(14)** Riguardo alla terza argomentazione secondo cui il telaio e il sistema idraulico sono utilizzati anche per altri prodotti, si fa osservare che i prodotti citati come esempio dalle parti interessate sono chiaramente diversi dai transpallet manuali, sia per le loro caratteristiche fisiche che per il loro uso. Anche se questi prodotti si compongono anch’essi di sistemi idraulici e di telai di acciaio, questi ultimi presentano una dimensione, una forma o una capacità di sollevamento diversa da quelli utilizzati nei transpallet manuali e, pertanto, non rientrano nella definizione di prodotto in esame di cui sopra. Sulla base delle informazioni disponibili menzionate qui sopra, appare del tutto improbabile che il sistema idraulico e/o il telaio dei transpallet manuali possano essere montati come tali su altri prodotti.

**(15)** Di conseguenza, le osservazioni delle parti interessate sono state analizzate, ma non hanno giustificato una modifica delle conclusioni provvisorie sul prodotto in esame di cui al precedente considerando 10.

**3.** Prodotto simile

**(16)** Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i transpallet manuali e le loro componenti essenziali prodotti e commercializzati nel mercato interno del Canada, il paese analogo. I transpallet manuali e le relative componenti essenziali presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni di quelli esportati nella Comunità.

**(17)** Analogamente, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e i transpallet manuali e le relative componenti essenziali prodotti dai denuncianti e venduti nel mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni.

**(18)** Di conseguenza, i transpallet manuali e le relative componenti essenziali venduti nel mercato interno canadese e i transpallet manuali e le relative componenti essenziali prodotti e venduti nella Comunità sono considerati prodotti simili al prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

**1.** Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

**(19)** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per tali società relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:

1) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali;

2) i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità ( *international accounting standards* , «norme IAS»), e sono di applicazione in ogni caso;

3) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

**(20)** Quattro produttori cinesi hanno chiesto il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno risposto entro il termine stabilito all'apposito formulario di richiesta destinato ai produttori esportatori.

**(21)** La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato tutte le informazioni presentate nel formulario di richiesta del TEM presso le sedi delle società richiedenti.

**(22)** Per tutte e quattro le imprese si è stabilito che, nel complesso, le loro decisioni in materia di prezzi e di costi venivano adottate senza significative interferenze statali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che i loro prezzi e costi rispecchiavano i valori di mercato. I costi di produzione e la situazione finanziaria di queste imprese non hanno subito distorsioni significative derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato, esistevano leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantivano la certezza del diritto e la stabilità e le conversioni del tasso di cambio venivano effettuate ai tassi di mercato. Tuttavia, nessuna delle quattro aziende rispondeva al secondo criterio relativo all’esistenza di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme IAS. Si è riscontrato che le società violavano una o più delle seguenti norme: IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 16, IAS 21, IAS 32 e IAS 36. Di conseguenza, si è concluso che nessuna delle seguenti quattro società rispondeva ai criteri definiti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base:

— Ningbo Liftstar Material Equipment Factory, Ningbo

— Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai

— Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai

— Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.

**(23)** I produttori esportatori interessati e l'industria comunitaria hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito alle suddette conclusioni.

**(24)** Tutti e quattro i produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che essi dovrebbero beneficiare del TEM.

**(25)** Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che l’obiettivo ultimo dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base è stabilire se le società rispondono alle tendenze del mercato senza interferenze statali. I cinque criteri previsti all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, in particolare il secondo criterio relativo alle norme in materia di contabilità, dovrebbero pertanto essere interpretati sempre sulla base di questo obiettivo ultimo. Dal momento che non era stata riscontrata alcuna interferenza statale, la società avrebbe dovuto ottenere il TEM.

**(26)** Si fa osservare che i cinque criteri elencati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono indipendenti gli uni dagli altri e, perché sia concesso il TEM, è necessario rispettare ognuno di essi. L’interferenza statale in quanto tale non è menzionata né come criterio indipendente dagli altri, né come un criterio che potrebbe prevalere sugli altri. Infatti, se l’assenza di interferenza statale fosse, da sola, un criterio sufficiente per ottenere il TEM, non sarebbe necessario che vi fossero altri criteri. Inoltre, l’apparente mancata attuazione delle norme IAS e le norme contabili applicabili nella RPC possono anche essere viste come una forma di interferenza statale nell’andamento normale di un’economia di mercato.

**(27)** Uno dei produttori esportatori ha sostenuto che la Commissione non ha adottato la sua decisione sul TEM entro il termine di tre mesi previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Questo esportatore ha inoltre affermato che la Commissione aveva già ricevuto e verificato la sua risposta al questionario sul dumping prima di decidere sul merito della richiesta di TEM e ciò solleva gravi dubbi quanto al motivo che ha indotto la Commissione a non concedere il trattamento in questione.

**(28)** Riguardo all’obiezione relativa al termine dei tre mesi, si osserva che nella fase iniziale del presente caso, visto il numero considerevole di produttori esportatori coinvolti, si è deciso di ricorrere a disposizioni di campionamento. Tuttavia, alla luce della mancata collaborazione da parte della maggior parte dei produttori esportatori, è stato successivamente deciso che il campionamento non era necessario e che l’inchiesta, sia in materia di TEM che di dumping, si sarebbe svolta solo riguardo ai produttori esportatori che collaboravano all’inchiesta. Questa procedura ha ritardato l’inchiesta, per cui si è deciso per motivi pratici di compiere verifiche simultanee in loco sia delle richieste di TEM che dei questionari antidumping. Inoltre, a questo proposito, si osserva che il mancato rispetto di questo termine non comporta nessuna conseguenza giuridica apparente e che l’esportatore di cui sopra non ha fatto valere che vi siano state conseguenze negative dovute a un periodo più lungo per la determinazione del TEM. In aggiunta, dal momento che tutte le richieste di TEM risultavano carenti, è stato necessario procurarsi sostanziali chiarimenti e informazioni aggiuntive, il che ha ritardato l’inchiesta. Tre esportatori, compreso l’esportatore che ha mosso l’argomentazione, hanno presentato ulteriori osservazioni dopo la chiusura della valutazione relativa al TEM. Considerato quanto sopra, si è giunti alla conclusione che si sarebbe potuto validamente determinare l’esistenza di condizioni di mercato e adottare una decisione anche dopo il periodo di tre mesi in questione.

**(29)** Riguardo all’argomentazione relativa alla verifica della risposta al questionario, si fa osservare che il regolamento di base non stabilisce che l’inchiesta sul dumping inizi solo dopo la decisione relativa al TEM. L’articolo 5, paragrafo 10, e l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base stipulano che tutte le informazioni pertinenti, comprese le risposte al questionario sul dumping, devono essere presentate entro 40 giorni dall'inizio del procedimento o, se si ricorre al campionamento, entro 37 giorni dalla selezione del campione, in ogni caso prima di qualsiasi decisione sul TEM. La Commissione esamina tutte le richieste di TEM in base al merito e ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Le inchieste sul dumping sono di norma effettuate parallelamente alle richieste di TEM.

**(30)** Tre produttori esportatori hanno sostenuto che, dal momento che i loro documenti contabili erano controllati da una ditta di revisione contabile indipendente in conformità con le norme GAAP cinesi, il secondo criterio doveva ritenersi soddisfatto. Essi hanno inoltre sostenuto che la loro prassi di non convertire quotidianamente la valuta estera in renminbi era conforme ai requisiti della norma IAS 21 e che, dal momento che il renminbi cinese è agganciato al dollaro statunitense, non vi era alcuna differenza se le conversioni erano effettuate su base annua o quotidiana. Inoltre, due produttori esportatori hanno sostenuto che la IAS 21 consente deroghe dalla regola normale se i tassi di cambio non subiscono eccessive fluttuazioni.

**(31)** Si fa osservare che, conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, la Commissione si accerta che i documenti contabili delle società siano soggetti a una revisione contabile conforme alle IAS. Il rispetto o meno delle norme cinesi non è determinante nel quadro di una valutazione di TEM individuale. Tuttavia, va precisato che, per due delle quattro società esaminate, le osservazioni dei revisori contenute nelle relazioni annuali indicavano che i documenti contabili erano redatti in violazione delle norme di contabilità cinesi.

**(32)** Riguardo al confronto con il dollaro statunitense, occorre considerare due questioni: in primo luogo, anche se la maggioranza delle transazioni delle società esaminate erano denominate in dollari statunitensi, le società che non rispettavano la IAS 21 effettuavano anche transazioni in altre valute e in tali casi le fluttuazioni potevano essere considerevoli. Inoltre, una parte considerevole delle vendite all’esportazione delle società interessate erano dirette a mercati diversi dalla Comunità e, poiché l’inchiesta riguarda unicamente il mercato comunitario, queste transazioni non sono state verificate. In secondo luogo, non ha alcun valore se, guardando indietro a un certo periodo, si osserva retrospettivamente che si sono verificate fluttuazioni minori. Ciò non si può sapere all’inizio del periodo stesso, un anno o anche più, ossia quando le società in questione hanno fissato i tassi di cambio per le valute da utilizzare per la registrazione delle vendite all’esportazione nella loro contabilità. Poiché possono esserci movimenti non previsti che hanno un impatto considerevole sui prezzi e sulle entrate delle società, un tasso di cambio stabilito in anticipo non può essere compatibile con la prassi di società che operano in condizioni di economia di mercato.

**(33)** Riguardo ai requisiti della IAS 21, va ricordato che questa norma prevede quanto segue: «Un'operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale in moneta di conto, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio tra la moneta di conto e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione». In relazione a questa norma viene fornita anche una ulteriore spiegazione: «Il tasso di cambio in vigore alla data dell'operazione è spesso indicato come tasso di cambio a pronti vista. Per motivi di praticità, è spesso utilizzato un tasso che approssima il tasso effettivo alla data dell'operazione, quale il tasso medio settimanale o mensile per tutte le operazioni in ciascuna valuta estera avvenute durante quel periodo. Tuttavia, se i tassi di cambio variano significativamente, l'impiego del tasso medio per un periodo è inattendibile». La norma IAS 21 precisa quindi che, in linea di principio, i tassi giornalieri possono essere utilizzati se i tassi di cambio non subiscono significative fluttuazioni. Le medie settimanali o mensili sono ammesse solo come tassi approssimativi al tasso effettivo della data dell'operazione. Tuttavia, nel caso specifico, le società hanno aggiornato il loro tasso contabile una volta l’anno o persino meno, una prassi che non può ritenersi compatibile con la norma IAS 21. Inoltre, anche le norme contabili cinesi prevedono, in un caso di questo tipo, l’applicazione di tassi di cambio giornalieri o mensili. Pertanto, il fatto che i revisori contabili non abbiano fatto osservazioni sulla prassi relativa alle operazioni in valuta estera di cui sopra indica che la revisione non è stata effettuata in conformità con le IAS, il che solleva dubbi circa l’affidabilità dei dati contabili.

**(34)** Di conseguenza, si conclude che le osservazioni intese a dimostrare l’opportunità di concedere il TEM non sono giustificate.

**2.** Trattamento individuale

**(35)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne i casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

**(36)** I quattro produttori esportatori in questione, oltre a chiedere il riconoscimento del TEM, hanno domandato che fosse loro applicato il trattamento individuale, qualora non venisse loro riconosciuto il TEM. Dalle informazioni disponibili è risultato che le quattro società soddisfacevano tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

**(37)** Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai seguenti quattro produttori esportatori della RPC:

— Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Ningbo

— Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Ninghai

— Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Ninghai

— Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing.

**3.** Valore normale

3.1. Paese analogo

**(38)** A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo.

**(39)** Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Canada come paese analogo per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

**(40)** L’inchiesta ha mostrato che il Canada ha un mercato competitivo per i transpallet manuali, rifornito per circa il 50 % da produttori locali e per la restante parte da importazioni da paesi terzi. Il volume di produzione in Canada corrisponde a oltre il 5 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Il mercato canadese è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

**(41)** Due produttori esportatori e un’associazione di importatori/operatori commerciali si sono dichiarati contrari alla proposta di utilizzare il Canada come paese analogo. La scelta del Canada era contestata sulla base delle seguenti argomentazioni: a) i prodotti canadesi sono diversi poiché sono fabbricati utilizzando componenti più rigidi conformemente alle norme statunitensi; b) i mercati canadese e cinese non sono paragonabili in quanto presentano diversi livelli di sviluppo e dimensioni diverse e c) il produttore canadese che ha collaborato all’inchiesta è collegato a uno dei produttori comunitari. I produttori esportatori in questione hanno suggerito la Malaysia e l’India come paesi analoghi adeguati.

**(42)** Sulla base di queste osservazioni, la Commissione ha contattato sette produttori indiani di transpallet manuali e un produttore malese, inviando loro il pertinente questionario. Tuttavia, nessuno di questi produttori ha collaborato all’inchiesta e la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione relativa al valore normale da questi due paesi. La Commissione non ha quindi potuto considerare nessuno dei paesi proposti dai produttori esportatori come paesi analoghi alternativi.

**(43)** Nel quadro delle osservazioni delle parti relative alle differenze in termini di qualità e norme dei prodotti canadesi, si faceva notare che il peso medio e la larghezza delle forche dei transpallet canadesi risultavano maggiori di quelli dei prodotti cinesi. Tuttavia, la Commissione non ha individuato, globalmente, nessuna differenza significativa tra i prodotti canadesi e quelli cinesi né riguardo al peso né riguardo alla larghezza delle forche. Sia i prodotti canadesi che quelli cinesi sono presenti in diverse categorie di peso e di larghezza delle forche e un numero considerevole di prodotti sono del tutto paragonabili tra loro. Per i prodotti non direttamente comparabili, si possono effettuare adeguamenti appropriati, come indicato al considerando 51. Un altro fattore importante è costituito dalla capacità di sollevamento del transpallet. Da questo punto di vista, non sono state riscontrate grosse differenze riguardo alla capacità di sollevamento dei transpallet manuali cinesi e canadesi. Si è concluso, pertanto, che non esistono differenze di qualità sostanziali tra i prodotti canadesi e quelli cinesi.

**(44)** Riguardo alle osservazioni dei produttori esportatori relative al livello di sviluppo e di dimensioni dei mercati canadese e cinese, si fa notare che un elemento decisivo è se il mercato in questione sia sufficientemente ampio da essere rappresentativo riguardo al volume delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità. Come indicato in precedenza al considerando 40, nel caso presente si è accertato che il mercato canadese è sufficientemente ampio da essere rappresentativo sotto questo aspetto. Il fatto che il mercato cinese sia globalmente più vasto di quello canadese non incide sulla valutazione di adeguatezza del Canada come possibile paese analogo per il caso in questione. Riguardo al fatto che la RPC, diversamente dal Canada, sia considerata un paese in via di sviluppo, si osserva che, come indicato in precedenza nel considerando 43, la qualità di prodotti canadesi e cinesi è del tutto paragonabile. Le verifiche in loco svolte nelle sedi dei produttori sia canadesi che cinesi hanno portato alla conclusione che non vi sono differenze significative tra gli impianti e i metodi di produzione dei produttori cinesi e canadesi. Per questo motivo, lo status di paese in via di sviluppo della RPC non è, nel caso specifico, una questione pertinente e non rende irragionevole la scelta del Canada come paese analogo nel caso in questione.

**(45)** Le affermazioni secondo cui il legame tra il produttore canadese che ha collaborato all’inchiesta e un produttore comunitario metterebbe seriamente in discussione l’obiettività e l’accuratezza dei dati presentati non sono state confermate da nessun dato nel corso dell’inchiesta. La Commissione ha esaminato, in particolare durante la verifica in loco dei dati relativi alla società, se tale relazione non fosse all’origine di una qualche distorsione per quanto riguarda i prezzi, i costi di produzione e la redditività del produttore canadese. Non si è riscontrato alcun segno di tali distorsioni. La Commissione ha concluso che le informazioni fornite erano accurate e attendibili e potevano essere utilizzate ai fini della presente inchiesta.

**(46)** Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che il Canada costituisce un paese analogo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.2. Determinazione del valore normale

**(47)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese analogo, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno del Canada per i tipi di prodotto comparabili, poiché si è constatato che le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

**(48)** Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite per tipo effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore canadese che ha collaborato all'inchiesta.

**4.** Prezzi all'esportazione

**(49)** Tutte le vendite all’esportazione nella Comunità dei due produttori esportatori sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili. Riguardo ai due altri produttori esportatori, parte delle loro vendite all’esportazione nella Comunità erano destinate a importatori con i quali gli esportatori avevano concluso accordi contrattuali di compensazione che rendevano i prezzi inattendibili. In questi casi, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, il prezzo all’esportazione è stato costruito in base ai prezzi di rivendita a clienti indipendenti nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita, così come dei profitti. Il profitto utilizzato a questi fini è costituito dal profitto medio ottenuto dagli importatori indipendenti del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta.

**5.** Confronto

**(50)** Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su questa base, si è tenuto conto, ove opportuno, delle differenze nei costi di trasporto, assicurativi, costi di movimentazione e carico, costi di imballaggio nonché costi relativi a crediti o sconti.

**(51)** Riguardo al paese analogo, il Canada, l’inchiesta ha rilevato che in tutti i transpallet manuali canadesi era presente un freno a mano, mentre non era presente nella maggior parte dei prodotti cinesi. E’ stato quindi applicato ai prezzi canadesi un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, al fine di eliminare l’effetto del freno a mano. Inoltre, alcuni prodotti canadesi presentavano forche di altezza minore rispetto ai prodotti cinesi. E’ stato quindi operato un ulteriore adeguamento dei prezzi canadesi relativi a questi prodotti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, al fine di eliminare l’effetto di questa differenza.

**6.** Margini di dumping

6.1. Margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TI

**(52)** Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le quattro società cui è stato concesso il trattamento individuale, la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità, determinati per il paese analogo, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità dai produttori esportatori.

6.2. Margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori

**(53)** Per poter calcolare il margine di dumping unico per l'intero paese applicabile a tutti gli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. E’ stato effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originario della RPC, riportate nelle statistiche Eurostat, e i volumi esportati dai quattro produttori esportatori che hanno collaborato. Dato che le cifre relative al volume totale delle esportazioni riferite dai produttori esportatori che hanno collaborato erano notevolmente inferiori rispetto a quelle del volume delle importazioni calcolato sulla base delle statistiche di Eurostat durante il PI, si è concluso in via provvisoria che l'assenza di collaborazione era stata significativa (per circa il 47 % delle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità). Per evitare che i produttori esportatori traessero vantaggio dalla mancata collaborazione e, dal momento che non vi erano indicazioni secondo cui i margini di dumping di questi produttori fossero inferiori, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato calcolato come media dei margini di dumping determinati per i tipi di prodotto maggiormente esportati dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, e si è riscontrato che era superiore al margine di dumping individuale più alto stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta.

6.3. Margini di dumping provvisori per la RPC

**(54)** I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

| Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory | 37,6 % |
| --- | --- |
| Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd | 29,7 % |
| Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd | 40,3 % |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd | 35,9 % |
| Tutte le altre società | 49,6 % |

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

**1.** Produzione comunitaria

**(55)** L’inchiesta ha stabilito, sulla base delle informazioni presentate dalle società che hanno collaborato, che durante il periodo dell’inchiesta i transpallet manuali sono stati prodotti da:

— i quattro produttori comunitari denuncianti,

— un altro produttore che ha tuttavia interrotto la produzione dopo il periodo dell’inchiesta ed è diventato importatore.

Potrebbero esserci altri piccoli produttori dai volumi di produzione trascurabili, che non hanno collaborato all’inchiesta.

**(56)** Pertanto, si è provvisoriamente concluso che i transpallet manuali prodotti dai cinque produttori di cui sopra costituiscono la produzione comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

**2.** Definizione dell'industria comunitaria

**(57)** La denuncia è stata presentata da quattro produttori: Bolzoni SpA, BT Products AB, Franz Kahl GmbH e Pramac Lifters SpA, i quali hanno collaborato all’inchiesta. Insieme, essi rappresentano oltre il 60 % della produzione comunitaria totale di transpallet manuali. Si ritiene pertanto che essi costituiscano «l'industria comunitaria», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati «l'industria comunitaria».

E. PREGIUDIZIO

**1.** Consumo nella Comunità

**(58)** Il consumo nella Comunità è stato calcolato come la somma del volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità risultante dalle statistiche di Eurostat, delle vendite totali accertate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e delle vendite di un altro produttore comunitario che ha cessato la produzione nel 2004.

**(59)** Il consumo comunitario di transpallet manuali ammontava a circa 493 000 unità durante il periodo dell’inchiesta, il che equivale a un incremento del 17 % circa rispetto all'inizio del periodo in esame.

| Consumo nella Comunità | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transpallet manuali (in unità) | 422 008 | 428 255 | 413 561 | 491 648 | 492 814 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *101* | *98* | *117* | *117* |

**2.** Importazioni di transpallet manuali dalla RPC nella Comunità

**a)** Volume e quote di mercato delle importazioni

**(60)** Sulla base dei dati di Eurostat, durante il periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato in modo significativo (138 %). L'incremento è stato particolarmente pronunciato tra il 2002 e il 2003, quando le importazioni sono aumentate del 51 %.

| Totale delle importazioni oggetto di dumping (in unità) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importazioni dalla RPC (in unità) | 118 392 | 157 379 | 183 282 | 277 304 | 282 339 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *133* | *155* | *234* | *238* |

**(61)** La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata bruscamente di oltre il 100 % nel corso del periodo in esame; un tale incremento è dovuto interamente all'erosione della quota detenuta in precedenza dall'industria comunitaria.

| Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quota di mercato delle importazioni dalla RPC | 28 % | 37 % | 44 % | 56 % | 57 % |
| *Valore indicizzato* | *100* | *131* | *158* | *201* | *204* |

**b)** Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

**(62)** Sulla base dei dati di Eurostat, il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC ha registrato una flessione del 34 % tra il 2000 e il PI. Il livello dei prezzi è rimasto stabile fino al 2001, ha poi subito una flessione del 12 % nel 2002 per scendere ulteriormente di un altro 25 % tra il 2002 e il 2003.

| Prezzo delle importazioni oggetto di dumping (per unità) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezzo unitario | 127 | 127 | 112 | 84 | 84 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *88* | *66* | *66* |

**c)** Sottoquotazione dei prezzi

**(63)** Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha esaminato i dati dei prezzi relativi al PI. La media ponderata del prezzo di vendita netto franco fabbrica applicato dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti, previa detrazione di sconti e riduzioni, è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'importazione dei tipi di prodotto comparabili dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, allo stesso livello commerciale, ossia quello delle vendite ai distributori. Questi prezzi erano a livello CIF ed era stato loro applicato un opportuno adeguamento per tener conto di eventuali dazi doganali normalmente pagati sulle importazioni. In due casi in cui gli importatori avevano stipulato accordi contrattuali di compensazione con produttori esportatori cinesi, sono stati utilizzati i prezzi di rivendita agli acquirenti indipendenti di questi importatori.

**(64)** Sulla base di questo confronto è stata determinata in via provvisoria l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dalla RPC. Il livello di sottoquotazione, espresso in percentuale del prezzo medio di vendita dell'industria comunitaria, risultava per tutti i produttori esportatori superiore al 55 %.

**3.** Situazione dell'industria comunitaria

**a)** Osservazione preliminare

**(65)** Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 2000 (anno di partenza) al PI.

**b)** Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

| Produzione nella Comunità | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione (in unità) | 272 017 | 235 742 | 205 824 | 196 275 | 181 114 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *87* | *76* | *72* | *67* |
| Capacità (in unità) | 381 680 | 401 735 | 400 030 | 392 625 | 393 255 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *105* | *105* | *103* | *103* |
| Utilizzazione degli impianti | 71 % | 59 % | 51 % | 50 % | 46 % |
| *Valore indicizzato* | *100* | *82* | *72* | *70* | *65* |

**(66)** Nel corso del periodo in esame la produzione dell'industria comunitaria ha registrato un calo del 33 %. Mentre la capacità di produzione è rimasta più o meno immutata nel corso dello stesso periodo, l’utilizzazione degli impianti è diminuita parallelamente alla produzione.

**c)** Scorte

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scorte (in unità) | 12 196 | 15 491 | 11 223 | 13 262 | 13 929 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *127* | *92* | *109* | *114* |

**(67)** In conseguenza del calo delle vendite, si è registrato un lieve aumento globale dei livelli delle scorte. Tuttavia, dall'inchiesta è emerso che lo sviluppo delle scorte non viene considerato come un indicatore particolarmente importante della situazione economica dell'industria comunitaria, poiché i produttori comunitari producono in genere in base agli ordinativi e le scorte sono rappresentate pertanto da merci in attesa di essere inviate ai clienti.

**d)** Volume e prezzo delle vendite e quota di mercato

| Vendite nella CE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume (in unità) | 147 002 | 144 166 | 126 821 | 113 701 | 111 374 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *98* | *86* | *77* | *76* |
| Quota di mercato | 35 % | 34 % | 31 % | 23 % | 23 % |
| *Valore indicizzato* | *100* | *97* | *88* | *66* | *66* |
| Prezzo di vendita (EUR/unità) | 290 | 285 | 278 | 267 | 267 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *98* | *96* | *92* | *92* |

**(68)** Sebbene il consumo nella Comunità abbia registrato un incremento tra il 2000 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito notevolmente, con il conseguente drastico calo della quota di mercato riportato nella tabella sopra. Questi sviluppi vanno valutati a confronto con l'andamento delle importazioni dalla RPC, la cui quota di mercato complessiva ha registrato un aumento significativo nel corso dell'intero periodo in esame.

**(69)** L'industria comunitaria ha perso il 34 % della sua quota di mercato tra il 2000 e il PI.

**(70)** I prezzi unitari della produzione dell'industria comunitaria destinata alla vendita a clienti indipendenti nella Comunità sono diminuiti nel corso del periodo in questione, con un calo particolarmente pronunciato tra il 2001 e il 2003, quando i prezzi delle vendite sono scesi del 6 %.

**(71)** Tradizionalmente, in questo mercato, i prezzi erano sostenuti dalla qualità del prodotto, del servizio d’assistenza e dalle garanzie offerte dai produttori. Nel periodo in questione, questa situazione è tuttavia mutata radicalmente e i prezzi sono diventati il fattore di vendita determinante per tutto il PI. Mentre i prezzi di vendita unitari sono diminuiti dell’8 % tra il 2000 e il PI, il costo unitario di produzione è aumentato, essendo aumentato, in particolare durante il PI, il prezzo della materia prima principale, l’acciaio, che costituisce una buona parte del costo di produzione.

**(72)** Poiché i prezzi dell'industria comunitaria non potevano riflettere l'incremento dei costi di produzione a causa del contenimento dei prezzi connesso alle importazioni oggetto di dumping, l'industria comunitaria ha subito un calo in termini di redditività.

**e)** Fattori che influenzano i prezzi comunitari

**(73)** L'inchiesta ha dimostrato che nel PI le importazioni oggetto di dumping sottoquotavano in media i prezzi di vendita innaturalmente bassi dell'industria comunitaria di più del 59 % (cfr. considerando 64). Questa sottoquotazione ha chiaramente indotto l’industria comunitaria a una politica di vendite in perdita in un momento in cui i prezzi avrebbero dovuto aumentare per coprire l’aumento dei costi.

**f)** Crescita

**(74)** Tra il 2000 e il PI, quando il consumo nella Comunità è aumentato del 17 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è sceso del 24 %. L'industria comunitaria ha perso il 12 % della propria quota di mercato, come accennato precedentemente, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno guadagnato il 29 % di quota di mercato durante lo stesso periodo.

**g)** Redditività

**(75)** La redditività dell'industria comunitaria ha registrato un netto calo durante il periodo in esame, il che ha causato perdite nel 2002 che sono andate aggravandosi nel 2003 e durante il PI.

| Redditività | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Margine di utile/perdita al lordo delle imposte | 0,28 % | 0,51 % | – 0,60 % | – 1,89 % | – 2,31 % |
| *Valore indicizzato* | *100* | *181* | *– 212* | *– 665* | *– 815* |

**h)** Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimenti (in EUR) | 727 783 | 2 297 136 | 2 570 831 | 1 378 790 | 1 552 986 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *316* | *353* | *189* | *213* |
| Utile sul capitale investito | 0,05 | 0,10 | – 0,14 | – 0,36 | – 0,45 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *220* | *– 290* | *– 776* | *– 963* |
| Flusso di cassa (in EUR) | 231 559 | 1 511 068 | 1 253 486 | – 81 556 | – 659 913 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *653* | *541* | *– 35* | *– 285* |

**(76)** Nel corso del periodo in esame sono stati realizzati importanti investimenti, in particolare nel 2001 e 2002. Va osservato che i produttori comunitari sono aziende consolidate con una lunga tradizione nella produzione di transpallet manuali. Pertanto, per restare competitivi, essi hanno dovuto effettuare investimenti di sostituzione, che hanno formato una parte preponderante degli investimenti.

**(77)** In considerazione del cambiamento delle condizioni di mercato e, più in particolare, della diminuzione dei prezzi di vendita, le decisioni di nuovi investimenti durante il PI sono state in gran parte rimandate o annullate, nonostante l'ulteriore espansione del consumo comunitario.

**(78)** L'utile sul capitale investito, espresso in termini di utili netti dell'industria comunitaria e di valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento analogo a quello della redditività registrando un calo del 1 063 % nel corso del periodo in esame.

**(79)** Il flusso di cassa dell'industria comunitaria ha registrato un calo del 385 % nel periodo in esame, in linea con l'andamento della redditività.

**(80)** L'inchiesta ha accertato che, nel corso del periodo in esame, l'industria comunitaria ha avuto crescenti difficoltà a ottenere capitali, in particolare a causa delle sempre maggiori perdite registrate verso la fine di questo periodo e durante il PI.

**i)** Occupazione, produttività e salari

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Occupazione | 489 | 488 | 468 | 452 | 434 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *100* | *96* | *92* | *89* |
| Costo del lavoro per singolo lavoratore (EUR) | 29 439 | 29 261 | 29 455 | 29 647 | 29 393 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *99* | *99* | *99* | *99* |
| Produttività (per lavoratore) | 3 804 | 3 443 | 3 395 | 3 372 | 3 287 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *91* | *89* | *89* | *86* |

**(81)** Il livello di occupazione per il prodotto simile è diminuito durante il periodo in esame. La produttività per lavoratore (calcolata in base al numero di tonnellate prodotte diviso per il numero dei lavoratori) è diminuita tra il 2000 e il 2002 dell’11 % e di un altro 3 % tra il 2003 e il PI. Tuttavia, ciò è dovuto a una diminuzione più rapida del volume di produzione rispetto all’occupazione. Il costo medio del lavoro per lavoratore, che rispecchia i salari, non è aumentato neanche al passo con l’inflazione ma, anzi, è rimasto stabile nel periodo in esame.

**(82)** Gli sforzi compiuti dai produttori comunitari per razionalizzare gli impianti di produzione hanno portato alla chiusura di aziende e alla riduzione del numero di lavoratori. I produttori comunitari sono stati in grado di limitare il numero di licenziamenti trasferendo parte della manodopera verso attività più redditizie della loro azienda.

**j)** Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni

**(83)** L'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile considerati il volume e i prezzi delle importazioni in questione.

**(84)** Non vi era poi alcuna indicazione che, durante il PI, l'industria comunitaria non avesse ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni.

**4.** Conclusioni relative al pregiudizio

**(85)** Nel periodo considerato, la presenza di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dalla RPC è sensibilmente aumentata sul mercato comunitario e i principali indicatori di pregiudizio pertinenti per l'industria comunitaria hanno evidenziato un’evoluzione negativa.

**(86)** Alcuni indicatori sono peggiorati in maniera molto consistente nel corso del periodo in esame: il volume di produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato, la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa.

**(87)** Tenuto conto di tutti i fattori, in particolare del calo della quota di mercato dell'industria comunitaria in un periodo in cui il consumo era in aumento e delle notevoli perdite finanziarie che hanno portato al crollo del livello degli investimenti durante il PI, si conclude in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 5, del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

**1.** Introduzione

**(88)** In conformità dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping di transpallet manuali originari della RPC abbiano provocato il pregiudizio materiale subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati, oltre alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori che nello stesso periodo potrebbero aver arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da tali fattori non fosse attribuito alle importazioni in questione.

**2.** Effetto delle importazioni oggetto di dumping

**(89)** Le importazioni in dumping dalla RPC sono aumentate del 138 % nel corso del periodo in esame, un incremento che è risultato superiore a quello del consumo comunitario, che nello stesso periodo ha registrato un aumento del 17 %. L'aumento delle importazioni in questione e la crescita del consumo sono coincisi con una diminuzione dei volumi di vendita dell'industria comunitaria. La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata di oltre il 100 % nel corso del periodo in esame, un incremento che è coinciso con una proporzionale riduzione della quota di mercato dell'industria comunitaria durante il PI. È evidente, quindi, che le importazioni hanno conquistato quella parte della quota di mercato perduta dall’industria comunitaria.

**(90)** Dal momento che il prezzo di queste importazioni è risultato nettamente inferiore a quello dell’industria comunitaria, si può ragionevolmente dire che esse sono state responsabili del crollo dei prezzi e delle conseguenti perdite dell’industria comunitaria. Il basso livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping ha inoltre determinato un contenimento dei prezzi, tanto che l'industria comunitaria non ha potuto aumentarli per far fronte all'incremento dei costi. Inoltre, l’industria comunitaria non ha potuto aumentare la sua utilizzazione degli impianti, come avrebbe potuto ragionevolmente accadere a seguito dell’aumento dei consumi osservato nel periodo in esame.

**(91)** Si conclude pertanto, in via provvisoria, che la pressione esercitata dalle importazioni in questione, che sono aumentate considerevolmente in termini di volume e quota di mercato e sono state effettuate a prezzi di dumping, ha contribuito in misura determinante al deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, in particolare in termini di crollo delle vendite, perdita di quote di mercato, redditività, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali.

**3.** Effetti dovuti ad altri fattori

**a)** Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

**(92)** Nel PI, l’andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria è stato piuttosto negativo. Tuttavia, il volume delle esportazioni verso paesi terzi nel periodo in esame rappresentava soltanto l’11 % del volume totale delle vendite dell'industria comunitaria. In media, nel periodo in esame, i prezzi all’esportazione sono risultati inferiori ai prezzi nella Comunità. Tuttavia, ciò è dovuto prevalentemente al diverso mix di prodotti. La presenza dei produttori cinesi sui mercati d'esportazione ha determinato un calo degli utili realizzati dall'industria comunitaria sulle sue esportazioni. Nondimeno, a differenza delle vendite sul mercato comunitario, le esportazioni dell'industria comunitaria risultavano ancora lievemente redditizie fino al PI e, pertanto, non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito da tale industria.

| Vendite all’esportazione fuori della CE | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume (in unità) | 28 454 | 20 996 | 19 774 | 16 714 | 14 736 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *74* | *69* | *59* | *52* |
| Prezzo di vendita (EUR/unità) | 245 | 232 | 223 | 222 | 226 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *95* | *91* | *91* | *92* |

**(93)** Se si considera il contributo limitato delle esportazioni all’attività globale dell’industria comunitaria, non si può ritenere che esse siano responsabili del pregiudizio arrecato alle società in questione.

**b)** Investimenti realizzati dall'industria comunitaria

**(94)** E’ stato osservato che, nel periodo in esame, sono stati realizzati investimenti significativi e di ampia portata. Tali investimenti, effettuati nel corso del 2001 e 2002, erano stati pianificati già nel 1999, ossia prima dell’ingresso su vasta scala della Cina sul mercato comunitario e, in assenza di importazioni in dumping, sarebbero stati considerati come decisioni valide. In aggiunta, si trattava principalmente di investimenti di sostituzione.

**c)** Importazioni da altri paesi terzi

**(95)** Dal momento che le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC costituiscono una percentuale del tutto esigua, non si può attribuire alcun pregiudizio a queste importazioni. Le altre importazioni rappresentano solo l’11 % delle importazioni totali e la loro quota di mercato, che si è contratta a partire dal 2000, costituiva nel PI solo il 4 %.

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altre importazioni (unità) | 29 442 | 20 426 | 13 742 | 19 804 | 18 927 |
| *Valore indicizzato* | *100* | *69* | *47* | *67* | *64* |
| Quota di mercato delle altre importazioni | 7 % | 5 % | 3 % | 4 % | 4 % |
| *Valore indicizzato* | *100* | *68* | *48* | *58* | *55* |

**(96)** L’inchiesta ha rivelato inoltre che l’allargamento della Comunità non ha modificato le risultanze ottenute sulla base dei «vecchi» quindici Stati membri. I nuovi Stati membri non hanno una produzione di rilievo e si registrano solo alcuni piccoli produttori in Polonia, nella Repubblica ceca, in Slovacchia e in Slovenia.

**d)** Tasso di cambio euro/dollaro statunitense

**(97)** Alcune delle parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è stato una conseguenza del tasso di cambio preferenziale tra l’euro e il dollaro statunitense per i produttori cinesi.

**(98)** Nel caso particolare del prodotto in esame, anche le importazioni provenienti da paesi diversi dalla RPC hanno beneficiato dell’apprezzamento dell’euro. Tuttavia, i loro volumi sono diminuiti nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla RPC sono aumentate, nel corso dello stesso periodo, del 138 %. Nonostante a prima vista non si possa escludere che l'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense possa aver favorito le importazioni del prodotto in esame dalla RPC, il fatto che le fluttuazioni valutarie non abbiano avuto alcuna ripercussione sulle importazioni da altri paesi indica che questo fattore non può essere considerato la causa dell’aumento improvviso delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

**e)** Andamento delle vendite

**(99)** Alcune parti interessate hanno sostenuto, inoltre, che l’industria comunitaria vendeva i prodotti ad alcuni dei principali clienti a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli dei transpallet manuali importati dalla RPC. A detta di queste parti, il motivo era che i transpallet manuali erano utilizzati come «strumento di vendita» di macchine per la movimentazione più grandi e più costose. Questo potrebbe aver arrecato il pregiudizio dichiarato dall’industria comunitaria.

**(100)** Pur essendo vero che i transpallet manuali sono spesso utilizzati come «strumento di vendita» per convincere i clienti ad acquistare un insieme di questi prodotti e/o di altri apparecchi più costosi di movimentazione di materiali, non vi sono indicazioni del fatto che ciò avvenga in quantità ingenti o a prezzi particolarmente bassi.

**f)** Errori strategici dei produttori comunitari, tra cui bassa qualità dei prodotti e esternalizzazione della fornitura di componenti

**(101)** Gli importatori comunitari hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia causato, tra l’altro, dall’introduzione di prodotti di bassa qualità sul mercato comunitario e dall’esternalizzazione della fornitura di componenti.

**(102)** L’inchiesta aveva riscontrato infatti che alcuni produttori comunitari avevano introdotto nuovi modelli di qualità inferiore, venduti a prezzi inferiori rispetto ai loro modelli standard. Tuttavia, essi sostengono che ciò è avvenuto in reazione a un ingente afflusso di importazioni di questi prodotti in dumping dalla RPC piuttosto che a un normale sviluppo del mercato.

**(103)** I produttori comunitari adducono lo stesso motivo per spiegare la decisione di esternalizzare la fornitura di alcune componenti; essi si sarebbero sentiti costretti, visto il perdurare del dumping cinese, a ottimizzare i profitti e a ridimensionare le perdite.

**4.** Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

**(104)** Dall'inchiesta è emerso che gli elevati quantitativi di importazioni in dumping hanno determinato un significativo calo dei prezzi dell'industria comunitaria, mentre quest'ultima si sforzava inutilmente di conservare la sua quota di mercato e mantenere un livello soddisfacente di utilizzazione delle capacità, principalmente per via della sottoquotazione dei prezzi da parte della Cina e del conseguente contenimento dei prezzi. Nello stesso periodo il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC hanno continuato ad aumentare in misura molto significativa. La Commissione ha concluso provvisoriamente che le importazioni cinesi sono la principale, se non l’unica, causa del pregiudizio arrecato all’industria comunitaria.

**(105)** Alla luce di questa analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli eventuali effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che detti altri fattori non hanno contribuito in maniera rilevante al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Di conseguenza, si conclude in via provvisoria che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria — quale risulta con evidenza dal deterioramento di tutti gli indicatori, in particolare dalle perdite registrate, dai valori negativi degli utili sulle vendite e sul capitale investito e dalle difficoltà nell'ottenere capitali — è stato causato dalle importazioni in dumping originarie della RPC.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

**1.** Osservazioni generali

**(106)** La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull'esistenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

**2.** Interesse dell'industria comunitaria

**(107)** L’industria comunitaria si componeva in passato di numerosi piccoli e grandi produttori di transpallet manuali. L’inchiesta ha mostrato che diverse società hanno interrotto la produzione prima, durante e immediatamente dopo il periodo in questione. Diverse di queste aziende produttrici hanno modificato il loro nucleo principale di attività per diventare importatori/operatori commerciali del prodotto in esame. Le quattro aziende che rappresentano l’industria comunitaria hanno anche dovuto attuare drastiche azioni di ristrutturazione, che hanno comportato la chiusura di impianti di produzione e politiche di riduzione del personale su vasta scala nel 2003 e nel PI.

**(108)** In seguito all'istituzione delle misure antidumping, si prevede un aumento del volume delle vendite e dei prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità. Ciò aumenterà la redditività dell’industria comunitaria, ridimensionando la minaccia di ulteriori chiusure. Inoltre, si prevede la riapertura di alcuni degli impianti di produzione che hanno dovuto essere chiusi, con nuove opportunità occupazionali.

**(109)** Se invece le misure antidumping non saranno istituite, è probabile che si perpetui il trend negativo dell'industria comunitaria. L’industria comunitaria continuerà probabilmente a perdere quote di mercato e nel breve termine continueranno ad aumentare le perdite. A lungo termine, si potrebbe giungere a una cessazione della produzione nella Comunità.

**3.** Interesse dei fornitori comunitari

**(110)** Nessun fornitore comunitario di transpallet manuali ha presentato osservazioni nella presente inchiesta rispondendo al questionario. Tuttavia, è chiaro che, se non dovessero essere istituite misure, diversi fornitori verrebbero duramente colpiti e sarebbero probabilmente costretti a chiudere. Il motivo è che i piccoli fornitori di componenti per la produzione del sistema idraulico o i fornitori di ruote dipendono interamente dalle loro vendite di componenti ai produttori comunitari di transpallet manuali.

**4.** Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

**(111)** Numerosi importatori/operatori commerciali indipendenti hanno risposto al questionario entro il termine stabilito e hanno collaborato all'inchiesta. Tutti hanno espresso obiezioni contro l’istituzione di misure.

**(112)** Gli importatori/operatori commerciali che hanno presentato osservazioni in questo caso presentano notevoli differenze in termini di dimensioni e importanza dell’attività dei transpallet manuali nell’ambito delle loro operazioni. È vero che un numero limitato di importatori/operatori commerciali dipendono fortemente dall’attività dei transpallet manuali, che rappresenta a volte fino al 95 % del loro fatturato. Ciò nonostante, per la maggior parte degli importatori e degli operatori commerciali, l’inchiesta ha dimostrato che le vendite dei transpallet manuali rappresenta meno del 3 % del fatturato totale. Se dovessero essere istituite misure antidumping, i suddetti operatori commerciali potrebbero non subirne troppo le conseguenze in quanto i transpallet manuali non rappresentano il loro principale nucleo di attività ed essi potrebbero facilmente modificare la gamma di prodotti. Inoltre, molti di questi importatori/operatori commerciali sono o sono stati clienti dell’industria comunitaria e, se necessario, potrebbero modificare la loro attività a seguito dell’istituzione di misure.

**(113)** Gli importatori hanno anche fatto presente che la produzione comunitaria è insufficiente per far fronte alla domanda e che le importazioni sono pertanto necessarie. Essi hanno sostenuto inoltre che i produttori comunitari non sono in grado di assicurare la stessa qualità e flessibilità riguardo alla fornitura del prodotto in esame. E’ chiaro che la produzione comunitaria non può soddisfare le esigenze totali di consumo della Comunità, ma esiste una non trascurabile capacità inutilizzata nella Comunità ed esistono altre fonti di importazione che potrebbero compensare alcune delle carenze. Inoltre, la finalità delle misure antidumping non è quella di eliminare le importazioni oggetto di dumping, bensì di garantire che esse giungano nella Comunità a prezzi equi.

**(114)** Si è pertanto concluso, in via provvisoria, che, in caso di istituzione delle misure, queste non dovrebbero avere un impatto significativo sulla situazione degli importatori e operatori commerciali indipendenti di transpallet manuali nella Comunità.

**5.** Interesse degli utilizzatori

**(115)** Tra i principali utilizzatori di transpallet manuali si annoverano i grandi magazzini, i supermercati, le società di trasporto e di movimentazione. Due utilizzatori hanno risposto al questionario pertinente senza esprimere alcuna preferenza circa l’imposizione o meno delle misure. Inoltre, non è stato presentato alcun elemento riguardo al probabile impatto delle misure antidumping sulla loro attività. Si ritiene in ogni caso che i transpallet manuali occupino un ruolo marginale nella loro attività.

**(116)** La mancanza di un’ulteriore collaborazione degli utilizzatori in questo caso porta alla conclusione provvisoria che le misure antidumping non avranno alcun impatto significativo sulla situazione degli utilizzatori nella Comunità.

**6.** Conclusioni relative all'interesse della Comunità

**(117)** Va osservato che la situazione di perdita dell’industria comunitaria è derivata dalla sua difficoltà a competere con importazioni oggetto di dumping dal prezzo ingiustamente basso.

**(118)** Si ritiene che l'istituzione di misure servirà a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario, il che dovrebbe permettere all'industria comunitaria di aumentare quantomeno il volume e, probabilmente in misura limitata, i prezzi delle sue vendite e di ottenere così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione. La mancata istituzione delle misure metterebbe seriamente a rischio l'efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria, la cui scomparsa implicherebbe per gli utilizzatori una riduzione dell'offerta e una minore concorrenza.

**(119)** Sulla scorta dell'analisi che precede, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione di misure antidumping provvisorie non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

H. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

**1.** Livello di eliminazione del pregiudizio

**(120)** Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

**(121)** Per stabilire il livello dei dazi provvisori, si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

**(122)** Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Al momento del calcolo dell'aliquota del dazio necessaria a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e ottenere complessivamente un utile, al lordo delle imposte, pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di utile, al lordo delle imposte, utilizzato in questo calcolo è pari al 5 % del fatturato. E’ stato dimostrato infatti che, in assenza di dumping pregiudizievole, è questa la percentuale di utile che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare, trattandosi della percentuale di utile realizzata dall’industria comunitaria prima che le importazioni cinesi nella Comunità cominciassero ad aumentare in modo significativo nel periodo in esame. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile del 5 %.

**(123)** Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio CIF all'importazione. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori al margine di dumping accertato.

**2.** Dazi provvisori

**(124)** Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo valore, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio per la RPC sono le seguenti:

| RPC | Aliquota del dazio antidumping |
| --- | --- |
| Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC | 37,6 % |
| Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC | 29,7 % |
| Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC | 40,3 % |
| Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC | 35,9 % |
| Tutte le altre società | 49,6 % |

**(125)** Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia specificamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

**(126)** Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [^3] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

I. DISPOSIZIONI FINALI

**(127)** Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, di cui ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427 90 00 10 e 8431 20 00 10), originari della Repubblica popolare cinese.

**2.** L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente: Repubblica popolare cinese Aliquota del dazio (%) Codice addizionale TARIC Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory, Zhouyi Village, Zhanqi Town, Yin Zhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315144, RPC 37,6 A600 Ningbo Ruyi Joint Stock Co, Ltd, 656 North Taoyuan Road, Ninghai, Zhejiang Province, 315600, RPC 29,7 A601 Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd, Economic Developing Zone, Ninghai, Ningbo City, Zhejiang Province, 315600, RPC 40,3 A602 Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxin, Zhejiang Province, 313100, RPC 35,9 A603 Tutte le altre società 49,6 A999

**3.** L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

**4.** Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU C 103 del 29.4.2004, pag. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_103_R_TOC) .

[^3]

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Commercio

Direzione B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Brussels

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .