# REGOLAMENTO (CE) N. 172/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore [^2] , prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

**(2)** Le due parti contraenti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio [^3] , dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

**(3)** È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

**(4)** Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo prorogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| a) | Spagna: : — 18 unità<br>Francia: : — 21 unità<br>Italia: : — 1 unità; | Spagna | : | 18 unità | Francia | : | 21 unità | Italia | : | 1 unità; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 18 unità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francia | : | 21 unità |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Italia | : | 1 unità; |  |  |  |  |  |  |  |  |

| b) | Spagna: : — 20 unità<br>Portogallo: : — 5 unità. | Spagna | : | 20 unità | Portogallo | : | 5 unità. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 20 unità |  |  |  |  |  |
| Portogallo | : | 5 unità. |  |  |  |  |  |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^4] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J.-C. JUNCKER

[^1] Parere reso il 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_137_R_TOC) .

[^3] [GU L 193 del 17.7.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_193_R_TOC) .

Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere reso il 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .