# REGOLAMENTO (CE) N. 179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi [^1] , in particolare gli articoli 11 e 13,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio [^2] , applicabile dal 1 o gennaio 2005, istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

**(2)** È opportuno ridurre da sei settimane a quaranta giorni il periodo di trasmissione dei dati sul commercio estero allo scopo di conformarlo al periodo di trasmissione dei dati aggregati relativi agli scambi intracomunitari.

**(3)** Come ha dichiarato ripetutamente il Consiglio, la supervisione dell’unione economica e monetaria rende necessaria una trasmissione rapida delle statistiche sul commercio.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero [^3] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 32 1. Gli Stati membri elaborano: a) i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3; b) i risultati dettagliati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base. 2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue: a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento; b) conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o marzo 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005. *Per la Commissione* Joaquín ALMUNIA *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_118_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_102_R_TOC) .

[^3] [GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_229_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 ( [GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_224_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 ().