# REGOLAMENTO (CE) N. 180/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Nella sua versione iniziale l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione [^2] prevedeva che, nei contratti conclusi tra le associazioni di produttori e i trasformatori, per i pomodori, le pesche e le pere il ritardo di pagamento non potesse essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione [^3] , che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003, ha esteso tale disposizione a tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

**(3)** L’esperienza acquisita dimostra l’opportunità di limitare tale disposizione ai soli contratti per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 ( [GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_371_R_TOC) ).

[^3] [GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_072_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 ().
[^3]: .