# REGOLAMENTO (CE) N. 186/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 2005 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005) [^2] , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4 e l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha fissato a 86 500 il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05 , originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

**(2)** Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o aprile 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 178 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1201/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta integralmente.

**2.** I quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ammontano a 167 450 capi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_230_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: .