# REGOLAMENTO (CE) N. 219/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione [^2] stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per organizzazione.

**(2)** Occorre stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per le organizzazioni di produttori di Cipro.

**(3)** Per garantire lo svolgimento delle funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere i proventi della commercializzazione e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la costituzione di entità di dimensioni maggiori, fissando a tal fine le soglie relative al numero di aderenti e al volume di produzione commercializzabile per Cipro a livelli elevati rispetto alla produzione di banane di tale regione di produzione.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 919/94.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_106_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 ( [GU L 157 del 15.6.2002, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_157_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Regione di produzione della Comunità Numero minimo di aderenti Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in tonnellate di peso netto) Grecia (Creta e Laconia) 4 40 Spagna (isole Canarie) 100 30 000 Francia: — — — Guadalupa 100 30 000 — Martinica 100 30 000 Cipro 125 5 000 Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve) 5 10 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 ().