# REGOLAMENTO (CE) N. 221/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2004/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l’importazione di zucchero di canna nell’ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 [^2] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 , espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India.

**(2)** In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell’accordo India e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito gli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2004/2005 e per ciascun paese esportatore, tenendo conto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, del saldo tra i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna e i quantitativi effettivamente importati durante gli scorsi periodi di consegna.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 919/2004 della Commissione [^3] ha modificato i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2003/2004, stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2004 della Commissione [^4] , in considerazione del trasferimento di 25 376 tonnellate di zucchero preferenziale del quantitativo corrispondente all’obbligo di consegna per Maurizio per il periodo di consegna 2004/2005, a causa della perdita di un titolo di importazione. Poiché le verifiche svolte a posteriori hanno consentito di stabilire che il titolo perduto non è stato utilizzato, occorre contabilizzare le 25 376 tonnellate di cui trattasi nell’ambito della determinazione del quantitativo corrispondente all’obbligo di consegna per Maurizio per il periodo di consegna 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701 , originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India, espressi in equivalente di zucchero bianco, per il periodo di consegna 2004/2005 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell’allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_162_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 ( [GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_256_R_TOC) ).

[^3] [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 90](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) .

[^4] [GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 52](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_072_R_TOC) .

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India per il periodo di consegna 2004/2005, espressi in equivalente zucchero bianco

| Paesi firmatari del protocollo ACP e dell’accordo India | Obblighi di consegna 2004/2005 |
| --- | --- |
| Barbados | 32 978,65 |
| Belize | 39 930,96 |
| Congo | 10 225,97 |
| Figi | 167 681,64 |
| Guyana | 154 998,65 |
| India | 9 942,00 |
| Costa d’Avorio | 10 186,10 |
| Giamaica | 118 603,50 |
| Kenya | 10 000,00 |
| Madagascar | 10 760,00 |
| Malawi | 20 824,40 |
| Maurizio | 491 030,50 |
| Mozambico | 12 000,00 |
| Saint Christopher e Nevis | 15 590,80 |
| Suriname | 0,00 |
| Swaziland | 118 152,46 |
| Tanzania | 10 058,92 |
| Trinidad e Tobago | 44 184,72 |
| Uganda | 0,00 |
| Zambia | 14 430,00 |
| Zimbabwe | 23 366,69 |
| Totale | 1 314 945,95 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 ().
[^3]: .
[^4]: .