# REGOLAMENTO (CE) N. 223/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione ( [GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_344_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

| Descrizione delle merci | Classificazione (codice NC) | Motivazioni |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Liquido sciropposo di colore rosso, con sapore di frutti rossi, avente un valore brix pari a 67 e la seguente composizione (per 1 000 litri):<br>Acqua<br>426,7 l<br>Saccarosio<br>794,0 kg<br>Acido citrico in polvere<br>80,0 kg<br>Aroma di frutti rossi<br>12,0 kg<br>Ciclamato di sodio<br>4,6 kg<br>Acesulfame K<br>3,5 kg<br>Benzoato di sodio<br>1,0 kg<br>Acido ascorbico<br>2,0 kg<br>Citrato trisodico<br>7,0 kg<br>Sostanze coloranti<br>La preparazione ha un titolo alcolometrico pari a 1,3 % vol.<br>Può essere utilizzata dopo diluizione con acqua. | 2106 90 20 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106 , 2106 90 , 2106 90 20 .<br>Dato che l’aggiunta di alcool è superiore allo 0,5 %, deve essere considerata come una preparazione alcolica composta, diversa da quella a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande classificate alla voce 3302 (cfr. nota complementare 3 al capitolo 21 e nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 2106 , punti 7 e 12). |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.