# REGOLAMENTO (CE) N. 247/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2005

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2032/2005 della Commissione [^2] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

**(2)** A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [^3] , la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

**(3)** L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In base alle offerte presentate dal 7 al 10 febbraio 2005, è fissata una restituzione massima pari a 60,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_353_R_TOC) .

[^3] [GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ( [GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_299_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ().