# REGOLAMENTO (CE) N. 252/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [^1] , in particolare l’articolo 19, punto 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).

**(2)** L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato da ultimo stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche [^2] .

**(3)** L’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri dal 1 o maggio 2004 impone di cancellare dall'elenco tutte le preesistenti sospensioni riguardanti le specie originarie dei nuovi Stati membri.

**(4)** Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine; si tratta delle seguenti specie e dei seguenti paesi di origine:

— *Blastomussa* spp., *Cynarina lacrymalis, Plerogyra* spp. e *Trachyphyllia geoffroyi* provenienti dall’Indonesia (tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali),

— *Chamaeleo gracilis* provenienti dal Benin (esemplari selvatici ed esemplari allevati allo stato naturale),

— *Euphorbia bulbispina* ed *Euphorbia guillauminiana* provenienti dal Madagascar,

— *Geochelone pardalis* provenienti dal Mozambico (esemplari allevati allo stato naturale),

— *Mantella aurantiaca, Pachypodium rosulatum* e *Pachypodium sofiance* provenienti dal Madagascar,

— *Naja* spp. provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos,

— *Psittacus erithacus* provenienti dalla Nigeria,

— *Ursus arctos* provenienti dalla provincia della Columbia britannica, Canada (trofei di caccia).

**(5)** Il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che la sospensione dell'introduzione nella Comunità dello *Psittacus erithacus* proveniente dalla Repubblica democratica del Congo non è più giustificata dallo stato di conservazione di questa specie.

**(6)** Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che l’introduzione nella Comunità delle specie *Chrysemys picta* e *Oxyura jamaicensis* costituisce una minaccia ecologica per alcune specie selvatiche di flora e di fauna indigene della Comunità e deve pertanto essere sospesa.

**(7)** Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all’introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.

**(8)** L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [^3] , stabilisce le disposizioni per l’applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni stabilite dalla Commissione.

**(9)** Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 e, per motivi di chiarezza, procedere alla sua sostituzione.

**(10)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato al regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall’allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 40](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^2] [GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_051_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_250_R_TOC) .

Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Accipitridae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Leucopternis occidentalis* | Selvatica | Tutti | Ecuador, Perù | a |

Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

| Primulaceae |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Cyclamen intaminatum* | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| *Cyclamen mirabile* | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| *Cyclamen pseudibericum* | Selvatica | Tutti | Turchia | b |
| *Cyclamen trochopteranthum* | Selvatica | Tutti | Turchia | b |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 834/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2004 della Commissione ().
[^3]: .