# REGOLAMENTO (CE) N. 261/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 43/2003 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d’oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 13, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 7, e gli articoli 18 e 22,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) [^2] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 16, paragrafo 2, l’articolo 19, l’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 5, e l’articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) [^3] , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 5 e l’articolo 20,

considerando quanto segue:

**(1)** All’articolo 68, il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione [^4] , contiene l’elenco delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e il relativo calendario.

**(2)** A fini di semplificazione della gestione amministrativa, è opportuno ridurre il numero di scadenze che le autorità degli Stati membri devono osservare per la presentazione delle loro relazioni alla Commissione. Sulla base dell’esperienza acquisita, è opportuno raggruppare l’insieme delle informazioni da fornire in due relazioni, la cui scadenza è fissata al 30 giugno e al 30 novembre di ogni anno.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per i vini, per il luppolo, per le piante vive e i prodotti della floricoltura e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 68 Comunicazioni 1. Gli Stati membri interessati comunicano ogni anno alla Commissione, non oltre: a) il 30 giugno, una relazione di esecuzione delle misure contemplate dal presente regolamento per la campagna precedente, con indicazione in particolare dei seguenti dati: — le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di aiuto di cui al titolo I per la campagna in corso e per le quali l’aiuto è stato effettivamente versato, — i quantitativi di vaniglia fresca nonché di oli essenziali di geranio e di vetiver che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo II, capo II, — per quanto riguarda gli aiuti di cui al titolo II, capo III, per ciascun dipartimento: — il quantitativo totale di canne da zucchero per cui è stato chiesto l’aiuto, espresso in tonnellate, — l’importo complessivo degli aiuti e la variazione degli importi unitari, — le eventuali modifiche dei criteri di concessione degli aiuti e le eventuali misure complementari nazionali di nuova adozione, — i quantitativi di materie prime che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo III, capo I, suddivisi per i prodotti elencati all’allegato I, parte A, nonché i quantitativi, espressi in peso netto, dei prodotti finiti ottenuti con le suddette materie prime, classificati conformemente all’allegato I, parte B, — la Francia e il Portogallo comunicano, per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione I: — i quantitativi totali di sciroppo di zucchero o di saccarosio e di rum agricolo per i quali è stato richiesto l’aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcol puro, — i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti, — l’importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di zucchero o di saccarosio o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria, — i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto e dell’aiuto maggiorato ai sensi del titolo IV, capo I, suddivisi secondo i prodotti elencati negli allegati II, III, IV o V, — i quantitativi che hanno beneficiato dell’aiuto di cui al titolo IV, capo II, suddivisi per prodotto, nonché il loro valore medio ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, — i quantitativi, suddivisi per categoria o per prodotto, acquisiti per la campagna in corso in esecuzione dei contratti di cui al titolo IV, capo II, — i progressi dei lavori di riconversione e di ristrutturazione delle superfici in cui sono state piantate varietà di vigne ibride dirette di coltura vietata, attualmente in corso alle Azzorre e a Madera; b) non oltre il 30 novembre: — i quantitativi di ananassi raccolti per i quali è stato versato l’aiuto di cui al titolo II, capo I, — i prezzi minimi di cui al titolo III, capo I, fissati a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1452/2001, per ciascuna delle categorie di prodotti definite nell’allegato I, — per quanto riguarda l’aiuto di cui al titolo III, capo II, sezione II: — le superfici e l’importo globale per cui è stato chiesto e versato l’aiuto forfetario all’ettaro, — i quantitativi di zucchero bianco prodotto e l’importo globale versato per l’aiuto specifico alla trasformazione. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione i casi che riconoscono come forza maggiore o circostanze eccezionali tali da giustificare il mantenimento del diritto all’aiuto.».

## **Articolo 2**

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( [GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_305_R_TOC) ).

[^2] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

[^3] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.

[^4] [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2004 ( [GU L 221 del 22.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_221_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2004 ().