# REGOLAMENTO (CE) N. 266/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2005

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

**(2)** Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

**(3)** In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

**(4)** È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [^2] .

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

## **Articolo 2**

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2005. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione ( [GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_344_R_TOC) ).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

| Descrizione | Classificazione<br>NC | Motivazioni |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Calzatura che copre le dita e la parte anteriore della pianta del piede lasciando scoperti il tallone e oltre la metà del piede: la tomaia è di cuoio, foderata in tessuto, e la suola, anch'essa di cuoio, presenta all'interno una suoletta di lunghezza inferiore a 24 cm. Essa aderisce al piede grazie a due lacci elastici che avvolgono la caviglia.<br>(calzature per ginnastica ritmica)<br>(vedere le fotografie n. 633 A e 633 B) | 6403 59 91 | Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 b) del capitolo 64 e del testo dei codici NC 6403 , 6403 59 e 6403 59 91 .<br>Ai sensi della regola generale 1 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, con il termine «suola esterna», di cui fra l'altro alla voce 6403 , si intende la parte della calzatura che, all'uso , si trova a contatto con il suolo. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) al capitolo 64, punto C, delle Considerazioni generali.<br>Poiché nella ginnastica ritmica è consentito toccare il suolo solo con la parte anteriore del piede, la parte corrispondente della calzatura è l'unica parte che, all'uso, si trova a contatto con il suolo e può, quindi, essere considerata «suola esterna», come definito nel capitolo 64. Inoltre, le caratteristiche obiettive (per esempio taglio e materiale) dell'articolo implicano che il medesimo non può essere utilizzato per scopi diversi dalla ginnastica ritmica. |

Le fotografie sono riportate a puro titolo informativo.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.