# REGOLAMENTO (CE) N. 317/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2005

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [^2] , in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 [^3] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

**(2)** Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 18 febbraio al 24 febbraio 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( [GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_203_R_TOC) ).

[^3] [GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_285_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ().
[^3]: .